Dal Sole24Ore.
Difficilmente un bilancio, in particolare nelle situazioni più complesse, è privo di errori, considerazione che vale anche per i bilanci delle amministrazioni pubbliche. Di questo prende atto l’Itas 2 che, in sintonia con l’Oic 29, disciplina i criteri per la correzione di errori relativi a esercizi precedenti.
Gli errori consistono in omissioni o errate valutazioni di voci nei bilanci d’esercizio di un’amministrazione relativi a uno o più esercizi precedenti, che derivano dal mancato utilizzo o dall’utilizzo erroneo di informazioni veritiere e corrette che:
erano disponibili quando tali bilanci hanno acquisito rilevanza esterna;
e si può ragionevolmente supporre che avrebbero potuto essere ottenute e utilizzate nella redazione e presentazione di quei bilanci.
Si tratta di errori matematici, errori nell’applicazione di politiche contabili, sviste e interpretazioni distorte di fatti o norme, frodi.
Gli errori non devono essere confusi con i cambiamenti di stime contabili e neppure con i cambiamenti di politiche contabili che hanno altra natura e sono trattati diversamente. In particolare, non costituiscono errori:
1 variazioni successivamente dimostratesi necessarie nelle valutazioni e nelle stime fatte a suo tempo in base alle informazioni e ai dati disponibili in quel momento;
2 adozione di politiche contabili decisa in base a informazioni e dati disponibili in quel momento, ma che successivamente si dimostrano diversi da quelli assunti a base della scelta operata, se tali informazioni e dati, al momento del loro impiego, sono stati utilizzati con diligenza.
correzione di errori, l’Itas 2, come l’Oic 29, tratta diversamente gli errori rilevanti rispetto a quelli irrilevanti. Nel caso di errori irrilevanti la correzione avviene all’interno del conto economico nella voce «Altri costi e oneri straordinari», all’interno della sezione relativa alla gestione straordinaria, come previsto dall’Itas 1.
Più complessa è la correzione degli errori rilevanti che deve essere operata retroattivamente e prevede la rideterminazione extracontabile degli importi per ciascuno degli esercizi precedenti presentati per finalità comparative. La rettifica avviene all’interno della voce di patrimonio netto.
La rilevanza deve essere stabilita in riferimento alle singole, specifiche situazioni: si veda anche l’Oic 11. In tutte le situazioni illustrate, riferite a errori, stime e politiche contabili, è di fondamentale importanza l’informativa nella nota integrativa che il documento illustra dettagliatamente.