da Cantiereterzosettore.it
L’atteso decreto sul controllo degli enti del Terzo settore è legge. Il testo è stato, infatti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 settembre 2025 e definisce “forme, contenuti, termini e modalità per la vigilanza, il controllo e il monitoraggio sugli enti del Terzo settore”. Il decreto del 7 agosto 2025 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali aggiunge un importante pezzo in più al sistema disegnato dalla riforma del Terzo settore, investendo, oltre gli uffici Runts, anche gli enti stessi – nello specifico i centri di servizio per il volontariato e le reti associative – della responsabilità di svolgere il controllo sui propri aderenti. Il testo è frutto di un articolato percorso di confronto tra Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, la Conferenza Stato-Regioni, CSVnet e Forum Terzo Settore.
Secondo il decreto, i controlli sono a carico degli Uffici Runts e, se richiesto e autorizzati, dei centri di servizio per il volontariato (CSV) e delle reti associative nazionali (Ran). È importante specificare che questi ultimi due sono liberi di scegliere se diventare o meno “soggetti autorizzati” a svolgere i controlli nei confronti dei propri aderenti. È anche prevista la possibilità di stipulare una convenzione tra Ran e CSV con altre reti reti o CSV che non hanno chiesto la autorizzazione.
Le organizzazioni che possono essere sottoposte al regime di controllo sono tutti gli enti del Terzo settore ad esclusione delle cooperative sociali, delle imprese sociali e delle società di mutuo soccorso.
La tipologia di controlli
I controlli previsti dal decreto sono finalizzati ad accertare:
- La sussistenza dei requisiti per rimanere iscritti nel Runts;
- Il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- L’adempimento degli obblighi derivanti dall’iscrizione nel Runts.
È importante specificare che i CSV e le Ran potranno svolgere – se accreditati – solo i controlli ordinari agli enti del Terzo settore, e quindi la revisione triennale programmata. I controlli straordinari (svolti con accertamenti a campione o per esigenze di approfondimento emerse dagli esiti dei controlli ordinari) possono essere svolti solo dagli Uffici del Runts.
Il primo triennio decorre dal 1° gennaio dell’anno successivo all’iscrizione: entro il 31 marzo ciascun “ente responsabile” (Uffici Runts, CSV e Ran autorizzate) dovrà caricare sul Registro Unico Nazionale del Terzo Settore il programma triennale con l’elenco degli enti sottoposti al controllo.
Per gli enti con entrate uguali o inferiori a 60mila euro l’anno, le operazioni di controllo saranno semplificate.
Chi potrà effettuare i controlli
Il decreto prevede anche una serie di accortezze per proteggere il delicato rapporto di fiducia tra i centri di servizio per il volontariato e le reti associative nazionali con i propri enti aderenti. I soggetti autorizzati, quindi, individuano una serie di “soggetti incaricati” che provvederanno alla concreta operazione di controllo e che potranno essere dipendenti, collaboratori o professionisti dei soggetti autorizzati (CSV e Ran), a condizione che non si trovino nella condizione prevista dall’art. 2399 del Codice Civile e quindi che non abbiano un rapporto specifico con l’ente da controllare (ad esempio, un rapporto di consulenza o di prestazione d’opera retribuita).