sostenibilità, scatta la fase 2: dal 1 ottobre invìo delle istanze di abilitazione


Dal Mef.Gov

Con Determina del Ragioniere Generale dello Stato del 25 settembre 2025 è stato fissato al 1° ottobre 2025 il termine iniziale di invio delle istanze di abilitazione per i soggetti  in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 18, comma 4 del D.lgs. 125/2024.  Nella FASE 2 si completa quindi la possibilità di ottenere l’abilitazione per i soggetti di cui alla disciplina transitoria prevista dal citato articolo 18, comma 4 del D.lgs. 125/2024 ovvero per i revisori iscritti al registro entro la data del 1° gennaio 2026 che abbiano maturato almeno cinque crediti formativi – conseguiti integralmente nel 2024 o nel 2025 – nelle materie caratterizzanti la rendicontazione e l’attestazione della sostenibilità (vedi  circolare MEF n. 37 del 12/11/2024).

I soggetti in possesso dei requisiti prescritti potranno presentare istanza di abilitazione anche successivamente alla data del 31 dicembre 2025 purchè abbiano maturato i requisiti entro tale data.

Il modulo relativo all’istanza di abilitazione è reso disponibile nell’area riservata del soggetto interessato precompilato con i dati già presenti nel Registro a decorrere dal 1° ottobre 2025. Dall’area riservata è altresì possibile procedere al pagamento tramite Pago PA del contributo fisso per l’abilitazione – determinato in Euro 50,00  – nonché all’acquisizione del bollo.

  • Preliminarmente alla presentazione dell’istanza sarà cura del revisore legale:1)  verificare la presenza, nella propria area riservata,  nella sezione denominata “formazione” di almeno cinque crediti riferiti ai moduli formativi contraddistinti dal codice corso con identificativo iniziale “D”.La mancata presenza nell’area riservata di ciascun soggetto di crediti formativi riferiti alle materie caratterizzanti la rendicontazione e l’attestazione della sostenibilità, ancorchè assolti dal revisore, non potrà essere autocertificata dal soggetto ma dovrà essere segnalata all’Ente formatore terzo, all’ordine professionale o alla società di revisione presso cui sono stati svolti affinchè vengano tempestivamente e correttamente comunicati al Mef secondo i canali informativi previsti. I crediti formativi acquisiti presso la piattaforma FAD-MEF sono comunicati on line al portale della revisione entro il giorno del conseguimento.2) inserire/aggiornare l’indirizzo PEC.Il mancato inserimento/aggiornamento dell’indirizzo PEC  – che impedisce all’amministrazione di dare la dovuta informativa agli iscritti al registro in conformità a quanto previsto dalla disciplina di riferimento –  non consente la compilazione dell’istanza di abilitazione. Il revisore deve pertanto, prima dell’inserimento dell’istanza stessa, qualora non avesse già provveduto, procedere alla comunicazione o all’aggiornamento della PECTutorialCome comunicare la pec

  • FASE 3: ABILITAZIONE A REGIME

Nella determina del Ragioniere generale dello Stato del 25 settembre 2025 vengono stabilite altresì le medesime modalità di presentazione delle istanze previste per i soggetti di cui all’articolo 18, comma 4 del D.lgs. 125/2025 (FASE 2) – accesso modulistica dedicata nell’area riservata – anche per i revisori legali iscritti nel Registro in possesso dei requisiti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d-bis) del D.lgs. 39/2010 – obbligo di collaborare, durante il periodo di tirocinio almeno triennale o disgiuntamente a esso, per un periodo di almeno otto mesi allo svolgimento di incarichi di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità o ad altri servizi relativi alla sostenibilità – e 4, comma 3-ter del medesimo decreto legislativo – superamento delle prove di esame nelle ulteriori materie relative alla sostenibilità. Resta inteso che l’avvio concreto delle presentazione delle istanze di abilitazione di tali soggetti è condizionato all’entrata in vigore delle disposizioni riguardanti lo svolgimento del  tirocinio per la sostenibilità e all’aggiornamento del D.M. 19 gennaio 2016, n. 63 concernente “Regolamento per l’attuazione della disciplina dell’esame di idoneità professionale per l’abilitazione all’esercizio della revisione legale”.

E’ bene ricordare che il decreto legislativo 6 settembre 2024, n. 125, di attuazione della direttiva 2022/2464/UE sulla rendicontazione societaria di sostenibilità (Corporate Sustainability Reporting Directive – CSRD) ha affidato ai revisori legali iscritti nel Registro, qualora abilitati ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 6, comma 1-bis del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, il compito di esprimere con apposita relazione redatta ai sensi dell’articolo 14-bis del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, le proprie conclusioni circa la conformità della rendicontazione di sostenibilità alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione, all’obbligo di marcatura, nonché all’osservanza degli obblighi di informativa di cui al Regolamento UE 2020/852 sulla tassonomia ambientale.

Gli obblighi di rendicontazione sulla sostenibilità sono stati introdotti gradualmente e specularmente anche l’attività di attestazione della conformità della rendicontazione sulla sostenibilità riguarderà i soggetti individuati dalla normativa di riferimento.

Con il recepimento della Direttiva (UE) 794/2025 (cd “stop the Clock”) il citato D.lgs. 125/2024 è stato modificato dall’articolo 10, comma 1 bis, della Legge 8 agosto 2025, n. 118 (di conversione con modificazioni del D.L. 95/2025) che, in linea con la normativa europea, posticipa di due anni gli obblighi di rendicontazione di sostenibilità previsti dall’articolo 17, comma 1, lettera b)  ed in particolare:

  • A decorrere dagli esercizi aventi inizio dal 1° gennaio 2027 per le grandi imprese con parametri diversi di cui alla lettera a);
  • A decorrere dagli esercizi aventi inizio dal 1° gennaio 2028 per le Piccole e Medie imprese quotate, escluse le micro imprese.

L’ambito applicativo degli obblighi di rendicontazione di sostenibilità rimane pertanto circoscritto fino agli esercizi che terminano il 31 dicembre 2026, alle imprese indentificate dall’articolo 17, comma 1, lettera a) del menzionato D.lgs. 125/2024 ovvero  alle imprese di grandi dimensioni che costituiscono enti di interesse pubblico che, alla data di chiusura del bilancio 2023, superano il numero medio di 500 dipendenti occupati durante l’esercizio; agli enti di interesse pubblico ai sensi dell’articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, che sono, altresì, società madri di un gruppo di grandi dimensioni e che, su base consolidata, alla data di chiusura del bilancio 2023 superano il criterio del numero medio di 500 dipendenti occupati durante l’esercizio.

Sulla base di una recente rilevazione le imprese obbligate alla rendicontazione di sostenibilità sono state nel 2024 circa 180.

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