riforma delle professioni e semplificazione normativa: la nuova rotta del governo


Da ecnews.it

Come è ben noto con i comunicati stampa del Consiglio dei Ministri n. 140 e 141 (rispettivamente del 4 e 11 settembre u.s.) il Governo intende, attraverso l’emanazione di appositi decreti legislativi, riformare gli ordinamenti professionali in particolar modo delle professioni di Avvocato e del Commercialista esperto contabile.

Pertanto, la delega affida al Governo l’incarico di emanare uno o più decreti legislativi che saranno  trasmessi alle Camere per il parere delle Commissioni competenti.

Tra i punti salienti contenuti nei Decreti spicca l’avvio della riforma delle professioni, un intervento che mira a ridefinire il quadro normativo e operativo delle attività professionali regolamentate e non regolamentate.

L’obiettivo è duplice:

  1. da un lato semplificare l’accesso e l’esercizio delle professioni;
  2. dall’altro valorizzare le competenze e promuovere la qualità dei servizi offerti ai cittadini e alle imprese.

In merito a commercialisti ed esperti contabili…

Per la professione di Commercialista ed Esperto contabile il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del Disegno di Legge, un decreto legislativo recante la disciplina di riforma dell’ordinamento della professione di dottore commercialista e di esperto contabile. Tutto ciò anche al fine di “adeguarla al diritto europeo e ai principi espressi dalla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori, interne e sovranazionali, nonché di razionalizzare, riordinare e semplificare la disciplina vigente (Cfr. Articolo 1, comma 1 del DDL.

Appare evidente che la legge delega, approvata l’11 settembre u.s., rappresenta inequivocabilmente l’avvio dell’iter destinato a ridisegnare i contorni professionali dei commercialisti ed esperti contabili italiani.

Il decreto legislativo (di cui all’articolo 1, comma 1, del Disegno di Legge, è adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi (contenuti nell’articolo 2, del Disegno di Legge):

  • Riorganizzazione delle attività professionali, distinguendo quelle riservate da specifiche norme da quelle tipiche della professione nei settori tributario, economico-aziendale, finanziario, societario e della crisi d’impresa, nel rispetto delle competenze delle altre professioni.
  • Disciplina organica dell’esercizio in forma associata e societaria, con regole su costituzione, gestione e limiti, nel quadro della normativa vigente.
  • Revisione delle incompatibilità professionali, con possibilità di deroghe temporanee in casi particolari.
  • Compensi professionali, garantendo libertà contrattuale ma anche proporzionalità ed equità, con aggiornamento periodico dei parametri ministeriali.
  • Riforma della governance ordinistica, con regole per l’accesso alle cariche volte a favorire ricambio generazionale, equilibrio di genere e trasparenza elettorale. Le elezioni dovranno avvenire anche con modalità telematiche sicure e uniformi.
  • Riorganizzazione degli ordini territoriali, con revisione delle classi dimensionali e della composizione dei Consigli, garantendo rappresentanza delle minoranze. La durata dei mandati resta fissata in quattro anni, con limite a due consecutivi.
  • Revisione della disciplina su decadenza, sospensione e incompatibilità dei componenti degli organi di categoria, unitamente a un riordino delle norme disciplinari, in coerenza con i principi di imparzialità e contraddittorio.
  • Definizione della cancellazione dall’albo e introduzione di una disciplina organica delle specializzazioni per gli iscritti alla sezione A.
  • Revisione del tirocinio, con possibilità di svolgerlo interamente durante gli studi magistrali, per ridurre i tempi di accesso alla professione.
  • Introduzione di forme collettive di assicurazione professionale, a carico del Consiglio nazionale, a tutela della clientela, ferma restando la possibilità di obblighi individuali integrativi.
  • I decreti dovranno essere adottati senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Eventuali costi aggiuntivi dovranno essere coperti da provvedimenti legislativi specifici.

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