Dal Sole24Ore.
Terzo settore, al debutto il nuovo sistema dei controlli che interesserà gli enti iscritti al Registro cui si aggiungeranno le Onlus in vista della definitiva chiusura dell’Anagrafe dal 1° gennaio prossimo. Si tratta, dunque, di una platea che potrebbe interessare 130mila enti escludendo dal totale delle realtà iscritte al Runts le imprese sociali e le società di mutuo soccorso.
Con la pubblicazione del Dm 7 agosto 2025, il legislatore assegna per la prima volta un ruolo attivo, nell’attività di verifica ordinaria di conformità al Terzo settore, a Reti e Centri servizi per il volontariato (Csv). Perimetrando anche gli interventi su base triennale rimessi agli Uffici del registro del Terzo settore. Si tratta di aspetti con cui gli enti dovranno confrontarsi anche in ragione dell’opportunità di monitorare alcuni indicatori determinanti per mantenere lo status di Ets e i conseguenti benefici. Si pensi, ad esempio, all’obbligo di svolgere eventuali attività diverse da quelle d’interesse generale, entro i limiti di secondarietà e strumentalità fissati dal Dm 107/2021. Nonché se sono state effettuate le comunicazioni e i depositi al Runts previsti ex lege (ad esempio statuto, bilanci ecc.).
Il nuovo sistema delineato dal decreto impatterà su vasta scala, posto che nel primo triennio di applicazione, i controlli ordinari dovranno riguardare una soglia non inferiore al 55% della totalità degli iscritti al Runts. In attesa che le procedure di verifica siano attive e che siano pubblicati i modelli di verbale (attesi entro la metà novembre 2025), diversi sono gli aspetti da considerare.
Anzitutto gli incaricati dei controlli dovranno risultare da un elenco pubblico ed essere scelti dalle Reti/Csv tra i propri dipendenti, nonché collaboratori o professionisti esterni. Solo per questi ultimi il Dm sembra richiedere l’obbligo di aver completato un percorso formativo di almeno 40 ore o vantare un’esperienza triennale nel settore. Ovvero che si tratti di soggetti rientranti nelle categorie di cui all’articolo 2397, comma 2, del Codice civile (revisori legali, avvocati ecc.).
I corsi di formazione – nonché quelli di aggiornamento – dovranno essere promossi dalle Reti, anche tramite gli Ordini professionali. Tali corsi dovranno intervenire su tematiche i cui contenuti minimi saranno indicati con prossimo decreto e potranno, in questa fase di prima applicazione, essere organizzati anche dal Ministero con le Associazioni più rappresentative. I citati requisiti di professionalità sono più che coerenti tenuto conto dell’oggetto dei controlli ma, tuttavia, dovrebbero rilevare anche per i dipendenti incaricati. Ciò anche con considerazione della rilevanza dell’incarico di pubblico servizio cui tali soggetti saranno chiamati.
Altro tema riguarda, poi, la platea dei soggetti controllati. Tra i destinatari rientrano tutti gli Ets, diversi da imprese sociali e società di mutuo soccorso (destinatarie di una vigilanza ad hoc). Ciò a patto che si tratti di enti aderenti alle Reti/Csv autorizzate. Vale a dire coloro che abbiano qualificato questi come enti cui aderiscono, depositando sul Runts la relativa attestazione. Resta tuttavia ferma la possibilità per Reti e Csv di ampliare il loro raggio d’azione anche nei confronti di realtà aderenti ad altri soggetti a fronte di apposite convenzioni. Nonché, d’accordo con gli Uffici Runts, verso enti che non siano affiliati ad alcuna associazione di secondo livello. Tali attività dovranno avvenire nel rispetto di precisi standard di pubblicità e trasparenza. Le convenzioni siglate dovranno essere pubblicate sul sito del ministero del lavoro. Spetterà poi a Reti/Csv comunicare sul Runts i dati occorrenti per mettere in relazione gli Ets da controllare con il soggetto deputato al controllo.
Attenzione, tuttavia, se l’Ets controllato aderisce a più Reti. In quest’ipotesi la titolarità all’attività di vigilanza spetta alla sola Rete nazionale che sia espressamente autorizzata dal Ministero. Ove l’Ets abbia aderito a più soggetti autorizzati, la competenza è della Rete espressamente selezionata sul Runts dal controllato. Informazione, questa, che risulterà nel Registro, nella posizione individuale di ciascuna Rete e Csv. In mancanza di tale scelta, si applica il criterio cronologico e il controllo spetta dunque alla Rete indicata per prima. L’individuazione della Rete/Csv competente ha rilevanza centrale peraltro anche a livello finanziario. Posto che il quantum di contributo attribuito dal Ministero alle Reti/Csv per lo svolgimento delle attività dipende dal volume degli enti aderenti stimati ed effettivamente accertati.