Da ecnews.it
La scissione dei pagamenti prevede che per gli acquisti di beni e servizi effettuati dalle Pubbliche amministrazioni, per i quali queste non siano debitori d’imposta, l’IVA addebitata dal fornitore sia versata dall’Amministrazione stessa e non dal fornitore ottenendo di fatto la scissione tra pagamento del corrispettivo e pagamento dell’imposta.
Secondo il dettato dell’art. 17-ter, Decreto IVA, lo split payment si applica alle operazioni effettuate nei confronti:
– delle PA definite dall’art. 1, comma 2, Legge n. 196/2009, e presenti nell’elenco “Ipa”;
– di enti, fondazioni e società di cui all’art. 17-ter, comma 1-bis, D.P.R. n. 633/1972, individuati dal Dipartimento delle Finanze con appositi elenchi pubblicati entro il 20 ottobre di ciascun anno.
Sono invece esclusi dal meccanismo dello split payment i seguenti soggetti:
– i lavoratori autonomi del regime dei minimi e forfettario che non applicano Iva sulle fatture;
– i professionisti che applicano ritenuta d’acconto;
– tutti coloro che sono soggetti al meccanismo dell’inversione contabile o reverse charge.
Il D.L. n. 84/2025, convertito con la L. 108/2025, dispone la cessazione del meccanismo dello split payment, a decorrere dal 1° luglio 2025, per le società quotate nell’indice FTSE MIB della Borsa Italiana, identificate ai fini IVA, relativamente alle operazioni per le quali la fattura è emessa a partire da tale data. Tale modifica normativa si rende necessaria in seguito alla scadenza dell’autorizzazione concessa dalle istituzioni europee e trova attuazione mediante l’abrogazione della lett. d), comma 1-bis, dell’art. 17-ter, D.P.R. n. 633/1972. L’Agenzia chiarisce, inoltre, in una Faq del 27 giugno 2025 che tale esclusione dallo split payment opera con riferimento alle operazioni poste in essere nei loro confronti, per le quali è emessa fattura a partire dal 1° luglio 2025, non rilevando, a tal fine, la data di effettuazione delle stesse. Lo split payment, quindi, si applica in relazione alle fatture emesse entro il 30 giugno 2025, con la precisazione che una fattura si ha per emessa quando questa risulta trasmessa al Sistema di interscambio, in linea con i chiarimenti già forniti dalla circolare n. 14/E del 17 giugno 2019 e la Faq del 13 febbraio 2025.
L’emissione della fattura in split prevede da parte del fornitore l’indicazione dell’IVA non addebitata e della dicitura: «operazione soggetta a split payment con Iva non incassata dal cedente/prestatore ai sensi dell’articolo 17-ter, D.P.R. 633/1972».
La fattura come sopra emessa dovrà essere registrata nel registro delle vendite con IVA esposta che non concorrerà alla liquidazione del debito verso l’Erario in quanto, come specificato prima in quanto sarà il cliente, PA a versarla all’Erario.
Contabilmente la registrazione delle fatture in split payment può avvenire in 2 modi diversi.
Il primo metodo prevede la registrazione della fattura di vendita utilizzando, al posto del conto IVA c/vendite, un conto apposito fittizio, come, ad esempio, il conto “Erario per Iva in split payment”.
Un ultimo cenno va fatto all’aspetto sanzionatorio, tenuto conto che la circolare n. 27/E/2017 dell’Agenzia delle Entrate, nel caso di errata applicazione dello split payment, specifica che si rendono applicabili al cedente/prestatore le sanzioni previste dall’art. 9, comma 1, D.Lgs. n. 471/1997.
Nel caso sia il fornitore a non versare l’IVA all’Erario la sanzione applicabile sarà pari al 25% dell’imposta non versata.