iscrizione elenco revisori legali degli enti locali: ecco tutte le nuove regole


Da Lentepubblica.it

Da oggi fino al 16 dicembre 2025 sarà possibile presentare domanda per entrare o rinnovare la propria iscrizione nell’elenco dei revisori dei conti degli enti locali, valido a partire dal 1° gennaio 2026.

Il Ministero dell’Interno, con decreto del 22 ottobre 2025, ha infatti pubblicato l’avviso che stabilisce le modalità e i termini per la procedura, interamente gestita online attraverso il portale della Direzione Centrale per la Finanza Locale.
L’elenco, previsto dallarticolo 16 del decreto-legge 138 del 2011 e regolamentato dal decreto ministeriale n. 23 del 15 febbraio 2012, costituisce la base da cui vengono selezionati — tramite estrazione — i revisori chiamati a vigilare sui bilanci di Comuni, Province, Città metropolitane e Unioni di comuni. Si tratta, in sostanza, dello strumento attraverso cui vengono scelti i professionisti incaricati di garantire la correttezza e la trasparenza della gestione economico-finanziaria degli enti locali.

Domande solo online e accesso con identità digitale

Tutte le operazioni di iscrizione o rinnovo dovranno essere effettuate esclusivamente per via telematica, accedendo al sito https://dait.interno.gov.it/finanza-locale e selezionando la sezione “Accedi all’area dei revisori”. Da lì sarà necessario entrare nella propria area personale, utilizzando una delle identità digitali ammesse: SPIDCarta d’Identità Elettronica (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

Una volta completata la compilazione online, il sistema invierà entro 12 ore una notifica via posta elettronica certificata (PEC) per confermare l’avvenuto caricamento della domanda. L’email di riscontro è indispensabile per validare la procedura: in caso di mancata ricezione, l’interessato dovrà contattare tempestivamente l’Ufficio competente, i cui riferimenti sono disponibili sul portale ministeriale.

Anche coloro che risultano già presenti nell’elenco del 2025 dovranno rinnovare la propria posizione, aggiornando i dati e attestando la sussistenza dei requisiti professionali previsti dal regolamento.

Requisiti professionali e crediti formativi

Per essere ammessi all’elenco, è necessario rispettare le condizioni fissate dall’articolo 3 del regolamento del 2012. Tra queste, l’iscrizione al Registro dei revisori legali o all’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, il possesso dei crediti formativi aggiornati e, per le fasce più alte, lo svolgimento di precedenti incarichi di revisione presso enti locali per almeno un triennio.

Sono considerati validi i crediti maturati tra il 1° gennaio e il 30 novembre 2025, purché relativi a corsi approvati dal Ministero dell’Interno. In caso di doppia iscrizione — sia al Registro dei revisori sia all’Ordine professionale — si terrà conto di quella più datata.

Nella domanda, i candidati dovranno dichiarare di non essere soggetti a sospensioni disciplinari, di non trovarsi in condizioni di interdizione o inabilitazione e di non aver riportato condanne che comportino l’incapacità a ricoprire incarichi pubblici. Tutte le dichiarazioni hanno valore di autocertificazione e sono soggette a verifiche successive da parte dell’Amministrazione.

Verifiche e controlli

Una volta chiusa la finestra per la presentazione delle istanze, il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali procederà con i controlli sulle informazioni fornite. L’Ufficio potrà confrontare i dati dichiarati con quelli presenti nelle banche dati di altre amministrazioni o, in caso di incongruenze, richiedere documentazione integrativa tramite PEC.

Il mancato riscontro entro 15 giorni comporterà la cancellazione dall’elenco. Saranno esclusi anche coloro che abbiano fornito informazioni non veritiere o dichiarato incarichi non conformi ai requisiti minimi richiesti.

In caso di errori parziali — ad esempio, nella durata degli incarichi o nell’indicazione degli enti — è previsto il declassamento a una fascia inferiore, senza tuttavia la decadenza dagli incarichi in corso.

Modalità di estrazione e composizione degli organi di revisione

A partire dal 1° gennaio 2026, gli enti locali attingeranno all’elenco aggiornato per nominare i propri revisori dei conti. Per gli organi monocratici saranno estratti tre nominativi: il primo per la nomina effettiva, gli altri due come riserve in caso di rinuncia o impedimento.

Per gli organi collegiali, invece, verranno selezionati sei professionisti. I primi due saranno designati come componenti effettivi, mentre i restanti potranno subentrare secondo l’ordine di estrazione. Il presidente del collegio dovrà essere scelto tra i revisori appartenenti alla terza fascia, ossia quella dei professionisti con maggiore esperienza.

Qualora si verifichi la cessazione anticipata di un componente, l’ente dovrà procedere a una nuova estrazione, poiché la graduatoria perde validità una volta completata la nomina.

Aggiornamento dei dati e contributo annuale

Dopo l’iscrizione, i revisori potranno modificare alcune informazioni personali — come recapiti o indirizzi PEC — direttamente tramite la propria area riservata. Le variazioni che comportano un cambio di comune di residenza dovranno invece essere comunicate via PEC all’indirizzo ufficiale del Ministero, specificando l’oggetto “Comunicazione cambio residenza”.

È inoltre possibile richiedere aggiornamenti relativi alla fascia di appartenenza o manifestare l’indisponibilità a ricevere incarichi in determinate province. Tutte le modifiche validate dall’Ufficio saranno recepite con decreto ministeriale periodico.

Chi sarà inserito nell’elenco del 2026 dovrà versare un contributo annuale di 25 euro entro il 30 aprile 2026. Il pagamento dovrà avvenire esclusivamente attraverso la piattaforma PagoPA, utilizzando l’avviso che sarà inviato via PEC e reso disponibile anche nell’area personale.

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