imprese in crisi: nella nuova sanatoria (rottamazione quinquies) cumulo con la transazione


Dal Sole24Ore.

Il Ddl di Bilancio per il 2026 (articolo 23) ripropone la quinta edizione della rottamazione fiscale e previdenziale sulla falsariga di quella sperimentata da ultimo dall’articolo 1, commi 231-252 legge 197/2022, ma con perimetro più limitato, sia pure con più ampia dilazione di pagamento, fruibile anche dalle imprese in crisi (per un primo commento e ricostruzione storica dell’istituto, si veda il dossier volume I del servizio Studi Senato-Camera, legge di Bilancio 2026, del 3 novembre 2025).

In particolare, per le imprese in crisi, viene riproposta la regola per cui alle somme occorrenti per la rottamazione oggetto di procedure concorsuali, nonché di tutte le procedure di composizione negoziata di cui al Dlgs 14/2019 (Codice della crisi di imprese e dell’insolvenza), si applica ex lege la disciplina dei «crediti prededucibili» ex articoli 6 e 98 del Codice (articolo 23, comma 17). Ciò nella logica della par condicio e di equilibrio tra il favor per il debitore, che beneficia dello stralcio delle sanzioni, degli interessi e dell’aggio, e al tempo stesso di tutela degli interessi dell’erario, i cui crediti residui da rottamazione quinquies devono essere saldati con il regime della prededuzione.

L’ultima rottamazione, avendo per definizione un perimetro circoscritto e standardizzato, quindi ben più ristretto rispetto all’accordo transattivo a più ampio spettro stipulato con l’Agenzia – nelle ipotesi tassative di transazione previste per la composizione negoziata, gli accordi di ristrutturazione e il concordato preventivo ex articoli 23, 63 e 88 del Codice della crei – potrebbe quindi essere abbinata a quest’ultima, sfruttando i rispettivi benefici, da coordinare poi insieme nell’ambito del piano di risanamento.

Invero, con la rottamazione quinquies, da opzionare entro il 30 aprile 2026, cui segue la comunicazione dell’agente della riscossione delle somme dovute entro il 30 giugno, si ottiene la definizione mirata soltanto di taluni carichi affidati a quest’ultimo, con stralcio solamente degli accessori, ma con un’ampia dilazione fino a nove anni; con l’accordo sottoscritto con l’agenzia delle Entrate, invece, a determinate condizioni, si ottiene la falcidia anche del capitale, in relazione a tutti i «carichi pendenti», con un piano attestato che di regola non supera i 5-6 anni.

Dunque, a seconda dei casi, la combinazione delle due misure potrebbe rivelarsi appetibile, potendosi cumulare i vantaggi della prima e dell’altra procedura in termini di riduzione e/o dilazione della debitoria, rispettivamente, per i debiti dichiarati e non versati ai fini delle imposte dirette, dell’Iva e per quelli previdenziali ovvero, in caso di transazione, più in generale, per tutte le altre passività e pendenze tributarie.

Infine, va sottolineato l’effetto premiale della rottamazione quinquies che potrebbe scattare pure sul versante penale, qualora fosse riconosciuta l’efficacia di «causa speciale di non punibilità» per i delitti ex articoli 10-bis, 10-ter e 10-quater, comma 1, del Dlgs 74/2000, sulla falsariga di quanto già previsto però espressamente per la precedente rottamazione quater di cui alla legge 197/2022 (articolo 2

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