concordato preventivo biennale: maggiorazione dell’acconto solo per il primo anno


Dal Sole24Ore.

L’adesione al concordato preventivo biennale (Cpb) differenzia decisamente le modalità di versamento del secondo acconto d’imposta a seconda che il 2025 rappresenti il primo o il secondo anno del periodo concordatario; solo per il primo anno, infatti, è dovuta la maggiorazione richiesta dall’articolo 20 del Dlgs 13/2024 e dovrà essere precisato se tale regola debba essere applicata (a partire dal 2026) per chi prorogherà il primo biennio concordatario.

I soggetti che aderiscono al Cpb (si veda anche «Il Sole 24 Ore» dell’8 novembre) hanno particolari regole di determinazione dell’acconto in scadenza il 1° dicembre per le imposte sui redditi e per l’Irap, dovute all’esigenza del legislatore di “anticipare” gli incassi a fronte dell’opzione. In base all’articolo 20, infatti:

1 l’acconto relativo ai periodi d’imposta oggetto del concordato è determinato secondo le regole ordinarie ma tenendo conto dei redditi e del valore della produzione netta concordati;

2 per il primo periodo di adesione:

a) il calcolo col metodo storico comporta (anche) il versamento di una maggiorazione di importo pari al 10% (3% ai fini Irap) della differenza, se positiva, tra il reddito concordato e quello di impresa o di lavoro autonomo dichiarato per il periodo precedente (ovvero tra il valore della produzione netta concordato e quello dichiarato per il periodo d’imposta precedente) tenendo conto delle rettifiche imposte dagli articoli 1516 e 17 del decreto Cpb;

b) il calcolo col metodo previsionale determina il versamento della seconda rata come differenza tra l’acconto complessivamente dovuto in base al reddito e al valore della produzione netta concordato e quanto versato con la prima rata calcolata secondo le regole ordinarie (senza considerare l’imposta sostitutiva).

Premesso che (stante l’attuale scadenza per l’opzione al 30 settembre di ogni anno) il versamento interessato (come già accadde nel 2024) è solo quello della seconda rata, occorre porre attenzione al fatto che:

chi ha concordato nel 2024 – e si trova, quindi, nel secondo periodo concordatario – segue solo le regole di cui al sopra citato punto 1). Pertanto, il contribuente in questa situazione non dovrà versare alcuna maggiorazione (né nulla è dovuto a titolo di imposta sostitutiva) e, in base alla faq dell’Agenzia del 28 maggio scorso (riportata anche nella circolare n. 9/E/2025), se utilizza il metodo storico deve far riferimento al rigo «differenza» o «Ires dovuta ….» del quadro RN del modello Redditi 2025 (e non al reddito concordato per il 2025) ovvero al rigo IR21 del modello Irap 2025;

chi ha concordato per la prima volta nel 2025 deve seguire le regole sopra indicate come 2a) o 2b), a seconda che scelga il metodo storico o quello previsionale (particolarmente insidioso in caso di adesione al Cpb). Nella prima ipotesi, la maggiorazione del 10% andrà applicata sulla differenza tra il rigo P06 ed il rigo P04 del modello di adesione trasmesso entro il 30 settembre scorso (imposte sui redditi), laddove quella del 3% (in ambito Irap) andrà applicata sulla differenza tra i righi P08 e P05 del modello.

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