Da Lentepubblica.it
La gestione contabile dei fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) è stata oggetto di un’importante semplificazione normativa con l’introduzione dell’art. 15, comma 4, del D.L. 77/2021.
Tale disposizione ha modificato le regole generali del D.Lgs. 118/2011, consentendo agli enti beneficiari di accertare le entrate derivanti dal PNRR sulla base del solo provvedimento formale di riparto o assegnazione del contributo, senza la necessità di attendere l’impegno da parte dell’amministrazione erogante. Questa deroga al principio generale della contabilità finanziaria pubblica si basa sul presupposto che il PNRR operi secondo logiche di risultato e non di rendicontazione tradizionale.
Il presente contributo analizza la disciplina contabile applicabile ai fondi PNRR, con particolare riferimento al principio secondo cui “nel PNRR comanda la spesa”, nonché alle specificità del trattamento delle misure digitali finanziate con il meccanismo lump sum.
Il principio della correlazione tra spesa e accertamento delle entrate
L’art. 15, comma 4, del D.L. 77/2021 ha introdotto una significativa deroga al principio contabile generale previsto dall’Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011. La regola ordinaria stabilisce che l’amministrazione beneficiaria di un trasferimento a rendicontazione possa accertare l’entrata con imputazione agli esercizi in cui l’amministrazione erogante ha registrato i corrispondenti impegni. Nel caso del PNRR, invece, il legislatore ha previsto una maggiore flessibilità, consentendo di accertare le entrate sulla base della deliberazione formale di assegnazione, indipendentemente dalla tempistica con cui l’ente erogante assume i propri impegni.
Questa disposizione consente agli enti beneficiari di:
- Programmare gli impegni di spesa in base agli stati di avanzamento dei progetti finanziati;
- Accertare le entrate in coerenza con il cronoprogramma degli interventi, garantendo così una gestione finanziaria più dinamica e aderente alle esigenze operative;
- Evitare ritardi nella gestione contabile, superando il vincolo tradizionale dell’imputazione ai medesimi esercizi dell’amministrazione erogante.
La gestione contabile delle misure digitali: il meccanismo lump sum
Un aspetto di particolare rilevanza riguarda le misure PNRR relative alla digitalizzazione, che sono soggette a una disciplina contabile peculiare. Questi interventi sono finanziati attraverso il meccanismo lump sum, che differisce dalle modalità ordinarie di rendicontazione per trasferimenti pubblici.
Il funzionamento del lump sum
Il sistema lump sum prevede che l’esigibilità dell’entrata non si concretizzi con la mera assegnazione del finanziamento, bensì solo al raggiungimento e alla verifica degli obiettivi previsti dal progetto. Di conseguenza:
- Gli enti beneficiari non possono mantenere residui attivi fino a quando non viene effettuata l’asseverazione del raggiungimento degli obiettivi;
- L’imputazione contabile delle entrate deve avvenire solo successivamente alla verifica dei target stabiliti nel cronoprogramma del PNRR;
- I flussi finanziari sono strettamente correlati all’effettiva attuazione delle misure, evitando anticipazioni di fondi che potrebbero non trovare riscontro nell’avanzamento del progetto.
Tale approccio è finalizzato a garantire una maggiore accountability e trasparenza nella gestione delle risorse pubbliche, riducendo il rischio di discrepanze tra le previsioni contabili e la reale attuazione degli interventi.
Implicazioni operative per gli enti beneficiari
La disciplina contabile speciale introdotta per i fondi PNRR comporta una serie di implicazioni pratiche per gli enti locali e le amministrazioni titolari di progetti finanziati:
- Necessità di una gestione finanziaria basata sul cronoprogramma della spesa: gli enti devono pianificare gli impegni di spesa in modo coerente con gli stati di avanzamento fisico delle opere e dei servizi finanziati.
- Monitoraggio costante dell’esigibilità delle entrate: per le misure lump sum, gli enti devono garantire che la registrazione contabile delle entrate avvenga solo in presenza di obiettivi verificati e asseverati.
- Coordinamento con l’amministrazione erogante: sebbene l’art. 15, comma 4, D.L. 77/2021 consenta un accertamento anticipato delle entrate, è comunque necessaria una stretta collaborazione con gli enti finanziatori per garantire la regolarità delle operazioni contabili.
- Rispetto delle regole di contabilità finanziaria: nonostante le semplificazioni introdotte dal legislatore, gli enti beneficiari devono comunque rispettare le disposizioni generali del D.Lgs. 118/2011 in materia di gestione dei residui attivi e passivi.
Conclusioni e prospettive di riforma
L’innovazione normativa introdotta per i fondi PNRR, basata sul principio secondo cui “la spesa comanda l’accertamento delle entrate”, rappresenta un significativo passo avanti nella semplificazione della gestione contabile dei trasferimenti pubblici. Tuttavia, l’esperienza applicativa ha evidenziato alcune criticità che potrebbero essere oggetto di futuri interventi normativi:
- Estensione della disciplina PNRR ad altri contributi a rendicontazione: il modello adottato per il PNRR potrebbe essere replicato anche per altri finanziamenti pubblici, al fine di superare le rigidità della contabilità tradizionale.
- Rafforzamento dei meccanismi di verifica e controllo: l’accertamento anticipato delle entrate richiede un sistema di monitoraggio efficace per prevenire il rischio di utilizzo improprio dei fondi.
- Integrazione con gli strumenti di programmazione finanziaria degli enti locali: la gestione contabile dei fondi PNRR deve essere coordinata con le regole di bilancio e con le esigenze di sostenibilità finanziaria degli enti beneficiari.
In conclusione, la disciplina contabile del PNRR ha introdotto strumenti innovativi per la gestione dei finanziamenti pubblici, garantendo maggiore flessibilità agli enti beneficiari. Tuttavia, la corretta applicazione di tali disposizioni richiede un’attenta pianificazione finanziaria e una rigorosa attività di monitoraggio, al fine di assicurare la piena conformità agli obiettivi del Piano e il rispetto delle regole contabili nazionali ed europee.