codice della crisi: nel correttivo-ter i chiarimenti sugli obblighi di revisori e sindaci nelle modalità della segnalazione


D Euroconferencenews.

Il Correttivo-ter al Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. n. 136/2024) ha riformato fortemente la disciplina degli obblighi di segnalazione nel caso di crisi.

La nuova disciplina ha, innanzitutto, aggiunto tra i soggetti obbligati, oltre all’organo di controllo, anche il revisore, ciascuno nell’espletamento delle proprie funzioni. Pertanto, il Collegio Sindacale o il sindaco unico agiranno in esecuzione nell’ambito del dovere di vigilanza della Legge e dello statuto e di controllo dell’adeguatezza degli assetti organizzativi e amministrativo-contabili, mentre il revisore agirà in esecuzione dei suoi doveri di controllo contabile.

Oggetto della segnalazione è l’emersione dello stato di crisi o di insolvenza; inteso, il primo, come lo stato del debitore che rende probabile l’insolvenza e che si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici e far fronte alle obbligazioni nei successivi 12 mesi e il secondo, come lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori che dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare in maniera regolare le proprie obbligazioni.

La segnalazione deve essere motivata.

L’obbligo di motivazione sussiste, innanzitutto, per consentire alla società di poter conoscere l’ambito della segnalazione e poter, quindi, compiutamente rispondere, e anche come assunzione di responsabilità per il soggetto che esegue la segnalazione, in ordine alla procedura che dalla segnalazione deve discendere. È, quindi, chiaro che devono essere evitate segnalazioni non motivate o eseguite al solo fine di autotutela, in ragione della possibile limitazione di responsabilità che consegue all’effettuazione della tempestiva segnalazione.

La segnalazione deve essere eseguita con mezzi che assicurano la prova dell’avvenuta ricezione e, quindi, tipicamente per PEC, e deve contenere la fissazione di un congruo termine, non superiore a 30 giorni, entro il quale l’organo amministrativo deve riferire in ordine alle iniziative intraprese.

Nel termine (massimo) di 30 giorni l’organo amministrativo non deve certamente riuscire a risolvere la crisi o addirittura trovare la via d’uscita dalla situazione d’insolvenza. La norma parla di obbligo di «riferire in ordine alle iniziative intraprese» e cioè al percorso che gli amministratori intendono percorrere per superare lo stato di crisi o di insolvenza, anche per il tramite dell’accesso a uno degli strumenti che l’ordinamento prevede per il recupero della continuità aziendale e il superamento delle fasi di difficoltà. È evidente che quel percorso potrebbe realizzarsi in un tempo superiore ai 30 giorni. Va rammentato come un’eventuale inerzia degli amministratori può comportare una reazione da parte del segnalante: la più rilevante reazione è chiaramente la possibilità per l’organo di controllo di fare ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale, ai sensi dell’art. 37, comma 2, CCII.

La segnalazione deve essere tempestiva.

La tempestiva segnalazione all’organo amministrativo (obbligo che ricade sia sul sindaco che sul revisore) e la vigilanza sull’andamento delle trattative (obbligo che ricade, ragionevolmente, solo sull’organo di controllo) saranno valutate dal giudice ai fini dell’attenuazione o dell’esclusione della responsabilità prevista dall’art. 2407, c.c., per l’organo di controllo, e dall’art. 15, D.Lgs. n. 39/2010, per il revisore.

La nuova disciplina fissa un termine per disciplinare la tempestività.

La segnalazione è cioè tempestiva nel caso in cui intervenga entro 60 giorni dalla conoscenza della situazione di crisi. La decorrenza del termine chiaramente inerisce la crisi, giacché la segnalazione dell’insolvenza senza preventiva segnalazione della crisi, non sarebbe ovviamente tempestiva.

È particolarmente importante che la norma abbia previsto che la decorrenza avvenga dal momento della conoscenza della condizione di crisi e non dalla sua conoscibilità, non potendo comunque escludere che, in ambito giudiziario la questione della decorrenza della conoscenza sarà centrale nelle azioni di responsabilità, quasi quanto l’accertamento dell’eventuale dolo nel comportamento di sindaci e revisori.

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