Da Euroconferencenews.
La recente ordinanza della Cassazione n. 26107/2025, offre un contributo decisivo alla definizione dei confini applicativi della sanzione per infedele dichiarazione, affermando il principio secondo cui l’errore contenuto nello Stato patrimoniale, quando privo di incidenza sul Conto economico e sulla dichiarazione dei redditi, non è sanzionabile. La pronuncia interviene in un contesto profondamente rinnovato dal D.Lgs. n. 87/2024, che ha ridisegnato il sistema delle sanzioni amministrative tributarie alla luce dei principi di legalità, proporzionalità e offensività, accogliendo una logica orientata alla sostanza economica delle condotte più che alla loro mera forma. L’errore patrimoniale compensato, come quello esaminato dalla Corte – un debito inesistente bilanciato da una posta attiva impropria – non altera il reddito imponibile e, pertanto, non può costituire dichiarazione infedele, anche qualora risulti tecnicamente irregolare. La decisione assume speciale rilievo perché chiarisce l’inapplicabilità dei precedenti giurisprudenziali fondati su casi di infedeltà qualificata, nei quali il reddito è stato effettivamente alterato, sebbene poi neutralizzato da perdite pregresse. Oltre a confermare la necessità di un nesso diretto tra errore e vantaggio fiscale, la sentenza fornisce indicazioni operative importanti per imprese e professionisti, soprattutto in relazione alla gestione delle anomalie patrimoniali, alla documentazione delle correzioni e alle strategie difensive in caso di accertamento. Ne emerge un quadro più razionale e coerente, nel quale la sanzione tributaria colpisce solo ciò che incide sull’obbligazione fiscale, restituendo al contribuente la certezza del diritto e valorizzando la trasparenza dei comportamenti.