rottamazione quinquies: le domande online entro aprile


Dal Sole24Ore.

La rottamazione quinquies prevista dalla manovra (legge 199/2025) comprende, oltre ai debiti a ruolo affidati dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (già oggetto dell’edizione quater), anche i carichi affidati alla riscossione fino al 31 dicembre 2023.

Sarà possibile pagare in unica soluzione con scadenza al 31 luglio 2026, o nel numero massimo di 54 rate bimestrali, di pari ammontare, fermo restando che l’importo delle singole rate non può essere inferiore a 100 euro, fatte salve le ipotesi di definizioni con debiti di importi inferiori a 100 euro, da pagare in unica soluzione, o definizioni senza importi da pagare. Chi paga ratealmente, deve gli interessi del 3% annuo, sulle somme dovute a decorrere dal 1° agosto 2026.

Per i pagamenti non è prevista la cosiddetta tolleranza di cinque giorni, che è ammessa per la rottamazione quater. Chi paga in ritardo, anche se dopo un giorno dalla scadenza, perde i benefici della definizione agevolata. Restano fermi i differimenti da calendario, in caso di pagamenti in scadenza nei giorni di sabato, domenica o festivi.

La domanda per la rottamazione quinquies si potrà presentare in via telematica entro il 30 aprile 2026, con la dichiarazione che sarà pubblicata al più tardi il 21 gennaio 2026, cioè entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

Sono previste tre cause di decadenza dalla definizione. Sono in ogni caso esclusi dalla definizione gli importi dovuti a seguito di accertamenti fiscali o previdenziali. Sono queste le più importanti novità della quinta edizione della rottamazione cartelle.

No a debiti da accertamenti

È stabilito che i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, derivanti dall’omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di liquidazione della dichiarazione, cosiddetti controlli automatizzati o formali (articoli 36-bis e 36-ter del Dpr 600/1973 e articoli 54-bis e 54-ter del Dpr 633/1972 per l’Iva), o derivanti dall’omesso versamento di contributi previdenziali dovuti all’Inps, con esclusione di quelli chiesti a seguito di accertamento, possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all’agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora, o le sanzioni e le somme aggiuntive, e le somme maturate a titolo di aggio, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.

Come aderire

Il debitore manifesta all’agente della riscossione la volontà di procedere alla definizione agevolata, con la dichiarazione solo online entro il 30 aprile.

In tale dichiarazione il debitore sceglie altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo di 54 rate. Entro il 30 giugno 2026, l’agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, che non può essere inferiore a 100 euro, e la data di scadenza di ciascuna di esse, fatte salve le ipotesi di definizioni con debiti di importi inferiori a 100 euro, da pagare in unica soluzione, o le definizioni senza importi da pagare.

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