violazioni tributarie: il professionista consulente rischia il concorso se consapevole dell’illecito


Da Telefisco del Sole24Ore.

La responsabilità del professionista nelle violazioni tributarie commesse non è mai automatica né diretta, ma può sorgere a titolo di concorso, qualora il professionista abbia fornito un contributo causale e consapevole alla commissione dell’illecito. In questo contesto, come chiarito dalla Guardia di finanza nel corso del Telefisco, i reparti del Corpo procedono alla raccolta degli elementi necessari a garantire l’individuazione delle responsabilità dei soggetti coinvolti per consentire all’Autorità giudiziaria e agli Uffici di assumere le decisioni sull’applicazione delle sanzioni penali e amministrative.

La responsabilità del consulente in concorso nelle violazioni del cliente è stata caratterizzata negli ultimi anni da un significativo contrasto giurisprudenziale, alimentato dalle diverse letture dell’articolo 7 del decreto legge n. 269/2003. Questa norma, intervenendo sul sistema delineato dal decreto legislativo 472/1997, ha stabilito che le sanzioni relative al rapporto fiscale di società dotate di personalità giuridica siano riferibili esclusivamente all’ente, con l’obiettivo di evitare una responsabilizzazione automatica delle persone fisiche che, pur operando all’interno della struttura societaria, non traggono un beneficio diretto dall’illecito.

A partire da questo intervento, si è sviluppato un dibattito interpretativo sull’estensione soggettiva della previsione. Da un lato, l’Amministrazione ha sostenuto una lettura restrittiva, limitando l’esclusione di responsabilità ai soli soggetti legati alla società da un rapporto organico, dall’altro, parte significativa della dottrina, secondo cui, in assenza di espresse limitazioni testuali, la norma fosse idonea a escludere la responsabilità sanzionatoria anche dei professionisti esterni. Per lungo tempo, la giurisprudenza di legittimità ha aderito a quest’ultimo orientamento. Tale assetto interpretativo è stato rimesso in discussione a partire dal 2024, quando la Cassazione con una serie di sentenze ha ritenuto che l’articolo 7 non esclude in via generale il concorso nei confronti dei terzi estranei alla società. Secondo questo nuovo orientamento, il consulente può rispondere a titolo di concorso qualora abbia fornito un contributo causale, anche solo agevolativo o psicologico, alla commissione dell’illecito, purché sorretto dalla coscienza e volontà di cooperare alla violazione, a titolo di dolo o colpa.

Un successivo tentativo di limitare tale responsabilità ai casi di conseguimento di un vantaggio ulteriore rispetto al compenso professionale è stato poi ridimensionato dalla stessa Corte, che ha chiarito come tale elemento non costituisca un presupposto essenziale, ma possa al più assumere valore indiziario. La Guardia di finanza, nel corso del Telefisco, ha precisato che questa responsabilità non è mai automatica né diretta, ma può sorgere solo a titolo di concorso, qualora il professionista abbia fornito un contributo causale e consapevole alla commissione dell’illecito.

La risposta distingue tra violazioni tributarie penalmente rilevanti e illeciti di natura amministrativa. Nel primo caso, il concorso del professionista viene valutato alla luce dei criteri generali (articolo 110 Codice penale), nonché della disciplina speciale contenuta nel decreto legislativo n. 74/2000. In questo ambito, la giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato che il professionista può essere chiamato a rispondere solo quando abbia svolto un ruolo attivo nella realizzazione del disegno criminoso, ad esempio partecipando alla costruzione del meccanismo fraudolento o istigando il contribuente alla commissione del reato, andando oltre i propri doveri professionali e deontologici. Non è sufficiente la mera prestazione professionale, né la semplice consapevolezza dell’illecito, essendo necessario un contributo concreto e volontario alla realizzazione della condotta tipica.

Con riferimento agli illeciti tributari privi di rilevanza penale, la Guardia di finanza conferma che anche in ambito amministrativo il concorso del professionista presuppone la presenza degli elementi tipici della cooperazione nell’illecito: pluralità di soggetti, contributo causale e volontà di cooperare. Anche sotto questo profilo, viene esclusa ogni forma di responsabilità oggettiva, confermando un’impostazione coerente con i principi generali dell’ordinamento sanzionatorio.

Appare evidente che il rischio di concorso del professionista nelle violazioni tributarie del cliente è elevato, soprattutto considerando che molte scelte in situazioni fiscali di confine vengono assunte dalla società su suggerimento o con l’avallo del professionista. Tali circostanze sono spesso facilmente documentabili attraverso email, incontri o pareri scritti, rendendo agevole per l’Amministrazione individuare un contributo causale (e consapevole) del consulente alla condotta contestata. Anche l’eventuale criterio dell’ulteriore beneficio, oltre al compenso professionale, non sembra idoneo a ridurre significativamente il rischio, poiché tale vantaggio può essere inteso in senso ampio e includere utilità indirette, come il mantenimento o l’acquisizione di clientela.

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