Dal Sole24Ore.
Prosegue l’iter per la riforma dei commercialisti. Ieri la commissione Giustizia della Camera ha approvato, come testo base, il provvedimento portato in Consiglio dei ministri l’11 settembre dello scorso anno (Ac 2628) e stabilito che gli emendamenti devono essere presentati entro le ore 13 di lunedì 23 febbraio.
Il disegno di legge delega assegnato alla commissione Giustizia in sede referente il 4 novembre prevede una serie di modifiche al Dlgs 139/2005 con l’obiettivo di rendere la professione al passo con i tempi e più attrattiva per i giovani.
Tante le novità, dalla possibilità di svolgere l’intero tirocinio durante il corso di studi universitari per ridurre i tempi per conseguire l’abilitazione, alla formalizzazione delle specializzazioni, dall’introduzione del principio dell’equo compenso – con la previsione che siano aggiornati i parametri, fermi al 2012 -, alla regolamentazione dell’attività svolta in forma associata o societaria, all’introduzione di forme collettive di assicurazione professionale.
Un aspetto sensibile su cui il Ddl interviene riguarda le attività svolte dai commercialisti; il legislatore è chiamato a individuare ed esplicitare, le attività specificamente riservate ai commercialisti dalla legge e quali sono le attività che possono essere svolte da altre professioni regolamentate o organizzate ai sensi della
legge 4 del 2013. Queste ultime, in particolare, guardano a questo intervento con estrema attenzione e una certa preoccupazione.
Il disegno di legge delega riordina anche la disciplina sulle incompatibilità, rendendola meno restrittiva e aprendo alla possibilità di deroghe temporanee in casi specificamente individuati. In merito, il testo di riforma del Dlgs 139/2005 predisposto dal Consiglio nazionale dei commercialisti e presentato ai parlamentari nel novembre 2024 introduce, per gli iscritti all’Albo, la possibilità di ricoprire il ruolo di socio illimitatamente responsabile di società che esercitano un’attività commerciale qualora il rapporto tra il volume di affari della società a lui imputabile e quello dall’attività professionale sia superiore al 20 per cento. Un intervento che, secondo alcuni, potrebbe favorire un progressivo trasferimento di attività professionali
verso società di servizi costituite come
società di capitali, con il rischio di erosione
della base imponibile e di riduzione delle
entrate contributive.