DAL SOLE24ORE.
Le assemblee societarie si potranno svolgere con le modalità consentite dalla normativa emanata durante l’epidemia da Covid-19: è quanto dispone l’articolo 3, comma 11, del dl 200/2025 (il Milleproroghe 2026), che procrastina, per l’ennesima volta, la normativa contenuta nell’articolo 106, Dl 18/2020. Principalmente, l’articolo 106 dispone che: le assemblee delle società diverse da quelle quotate, possono essere convocate consentendo o imponendo ai partecipanti di intervenire anche o solo mediante strumenti di telecomunicazione, pur se il rispettivo statuto non preveda questa modalità.
Le assemblee delle società quotate possono essere convocate imponendo ai soci di non intervenire (né di persona né mediante strumenti di telecomunicazione) e, quindi, obbligandoli, se intendano esprimere il loro voto, ad avvalersi del soggetto incaricato dalla società di svolgere la funzione di «rappresentante designato». Su quest’ultimo punto deve essere comunque precisato che, con norma posteriore all’emergenza Covid (in quanto introdotta dall’articolo 11 della legge 21/2024), è stato messo a regime (e quindi senza più scadenza temporale) il principio secondo cui lo statuto delle società quotate (e di quelle ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione) può prevedere che l’intervento in assemblea e l’esercizio del diritto di voto avvengano esclusivamente tramite il soggetto nominato quale rappresentante designato dalla società. In sostanza, la norma transitoria del Dl 18/2020 in materia di assemblea a porte chiuse, che viene prorogata, si rende applicabile da parte di quelle società il cui statuto non dispone sul punto e che perciò non potrebbero costringere i soci ad avvalersi del rappresentante designato. Tornando alla proroga del Dl 18/2020, la norma di cui all’articolo 106 dispone inoltre che mediante un’apposita previsione nell’avviso di convocazione, può essere stabilito che nelle società di capitali e nelle cooperative il voto possa essere espresso in via elettronica o per corrispondenza; inoltre, può anche essere stabilito che il voto nelle assemblee di Srl si esprima con «consultazione scritta» o «consenso espresso per iscritto».
Dall’articolo 106 si trae anche che la partecipazione all’assemblea può in ogni caso essere effettuata con strumenti di telecomunicazione e che si può svolgere l’assemblea solamente mediante l’utilizzo di strumenti di telecomunicazione e cioè senza la necessità che qualcuno intervenga in un luogo fisico.