Dal Sole24Ore.
La ricongiunzione dei contributi previdenziali sparsi tra la Gestione separata dell’Inps e le Casse attrae i professionisti. Infatti, alla luce del nuovo orientamento espresso dall’Inps con la circolare 15/2026 che ha autorizzato l’utilizzo di questo istituto anche per la Gestione separata, la ricongiunzione dei contributi previdenziali è una possibilità interessante per i professionisti perché ha dei profili di convenienza, soprattutto nel caso di accentramento dei contributi presso la Cassa di categoria.
Le indicazioni Inps
In passato, la Gestione separata Inps è stata esclusa dall’ambito di applicazione delle norme in materia di ricongiunzione dei contributi.
Peraltro, nel corso degli ultimi dieci anni, molti professionisti hanno utilizzato il cumulo contributivo, introdotto appunto nel 2016, perché è sempre gratuito (mentre la ricongiunzione può avere un onere per il lavoratore che la aziona) e si rivolge a tutte le tipologie di contributi: abbraccia tutte le gestioni Inps e tutte le Casse professionali, fatta eccezione solo per Enasarco.
Tuttavia, vari professionisti hanno comunque provato a utilizzare la ricongiunzione prevista dalla legge 45/1990 per trasferire i contributi versati nella Gestione separata Inps nella propria Cassa di appartenenza. Ciò ha innescato un vasto contenzioso, che la giurisprudenza ha risolto riconoscendo il diritto alla ricongiunzione presso la Cassa di iscrizione del libero professionista.
Ora questo orientamento è stato recepito dall’Inps con la circolare 15/2026, che detta istruzioni per la ricongiunzione: sia in uscita, dalla Gestione separata verso le Casse professionali, sia in entrata, per accentrare i contributi versati nella propria Cassa ordinistica di appartenenza presso la Gestione separata. La circolare non consente però la ricongiunzione dei contributi versati nella Gestione separata da o verso le altre Gestioni Inps.
La ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti deve sempre riguardare tutti i periodi contributivi, fatta eccezione per quelli già oggetto di ricongiunzione o utilizzati a favore dell’assicurato (ad esempio per liquidare una pensione). I periodi maturati in altre forme previdenziali se non sovrapposti si sommano all’anzianità contributiva dell’ente accentrante ai fini del diritto pensionistico, mentre i periodi coincidenti con quelli maturati nell’ente accentrante mantengono valore ai fini della misura della pensione.
L’onere, fiscalmente deducibile, si determina applicando il metodo basato sull’ultimo reddito nella posizione da trasferire; dal calcolo di tale onere occorre sottrarre il valore dei contributi trasferiti, rivalutati con un tasso annuo del 4,5% (con possibilità che l’onere si azzeri).
I vantaggi
L’utilizzo dell’istituto della ricongiunzione presenta dei profili di convenienza per i professionisti che decidono di concentrare i contributi presso la Cassa ordinistica: i vantaggi si declinano sul piano dell’accesso alla pensione e nei termini del futuro trattamento.
Sotto il profilo dei vantaggi per l’anzianità contributiva va ricordato come molti lavoratori autonomi, prima di conseguire l’abilitazione che li inserirà a pieno titolo fra gli iscritti alla propria Cassa, iniziano a lavorare aprendo una partita Iva e versano i contributi per questo periodo di attività presso la Gestione separata, aperta a tutti i lavoratori autonomi privi di Cassa (come i consulenti aziendali, manageriali o anche gli informatici).
Quando poi il professionista si abilita, passa alla Cassa di categoria; e qui occorre considerare che sono previsti accessi pensionistici anticipati con criteri spesso differenti da quelli dell’Inps: per i consulenti del lavoro la pensione di vecchiaia anticipata arriva a 60 anni di età con 40 di contributi, per gli avvocati già in attività al 2024 con 62 anni di età e 40 di contributi, mentre i commercialisti potrebbero andare in pensione con soli 38 anni di contributi e almeno 61 anni di età.
La ricongiunzione consente di trasferire i contributi nella Cassa, incrementando l’anzianità contributiva per utilizzare questi accessi pensionistici anticipati, computando da quest’anno anche gli anni in Gestione separata che prima non si potevano impiegare a questo fine. È vero che il cumulo consentiva già la valorizzazione di questi anni, ma va ricordato come la pensione anticipata in cumulo sia accessibile solo con i requisiti Inps, che, per un uomo, nel 2026, richiedono 42 anni e 10 mesi di contributi con tre mesi di finestra. Si tratta di una differenza che arriva a più di quattro anni rispetto alle pensioni delle Casse, che peraltro consentono, di norma, anche di proseguire l’attività lavorativa e cumulare reddito professionale e pensione senza interruzioni.