terzo settore: ultima chiamata per l’iscrizione al runts. tra gli obblighi la asseverazione di un organo di controllo interno o di un revisore esterno


Dal Sole24Ore.

Con la chiusura definitiva dell’anagrafe dal 1° gennaio 2026 e il venir meno del regime fiscale di favore previsto dal Dlgs 460/1997, per le Onlus scatta il conto alla rovescia per completare il passaggio formale nel Terzo settore. Una scelta non obbligatoria ma che, come ricordato dal ministero del Lavoro il 16 dicembre 2025, deve essere effettuata mediante la presentazione di un’apposita istanza di iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts) entro il 31 marzo. Ciò significa che per le Onlus che intendono assumere la qualifica Ets, la presentazione della domanda richiede una verifica preventiva di alcuni profili organizzativi e documentali.

L’istanza di iscrizione deve essere presentata con le modalità previste dal Dm 106/2020, corredata dall’atto costitutivo, statuto adeguato alle disposizioni del Codice del Terzo settore o del Dlgs 112/2017 (nel caso in cui la scelta ricada sull’impresa sociale), e dagli ultimi due bilanci dell’ente. E proprio l’adeguamento statutario è uno dei passaggi più rilevanti cui prestare attenzione. Lo statuto deve risultare conforme alle disposizioni inderogabili previste dalla normativa del Terzo settore e contenere le clausole richieste per la specifica sezione del Runts nella quale l’ente intende iscriversi (cioè denominazione, svolgimento attività di interesse generale).

Un ulteriore aspetto riguarda la documentazione contabile da produrre in sede di iscrizione. È necessario depositare gli ultimi due bilanci, prestando attenzione al fatto che questi siano redatti secondo gli schemi ministeriali. Discorso analogo riguarda la verifica sull’adempimento del bilancio sociale in caso di superamento della soglia di ricavi pari a un milione di euro.

Dal punto di vista operativo, l’iscrizione al Runts richiede la presentazione di un’apposita istanza attraverso la piattaforma digitale. Nel caso in cui la Onlus non sia dotata di personalità giuridica (e non intenda acquisirla), l’adempimento spetta al legale rappresentate o suo delegato, previa delibera da parte dell’organo competente che manifesti la volontà di iscrivere l’ente nel Registro. Diversamente, le Onlus con personalità giuridica o che intendano ottenerla, sono tenute a rivolgersi al notaio che – oltre alla documentazione richiesta per la generalità delle Onlus in fase d’iscrizione – per attestare la sussistenza del patrimonio minimo richiede all’ente di essere in possesso di una situazione patrimoniale aggiornata a non più di 120 giorni dall’atto, asseverata dall’organo di controllo interno o, se non dotato, da un revisore esterno o da una perizia giurata.

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