crisi d’impresa: continuità aziendale con la fusione della debitrice


Dal Sole24Ore.

Nel panorama degli strumenti di regolazione della crisi, il concordato preventivo sta cambiando volto e non solo per l’introduzione dell’omologazione trasversale, ma anche per l’implementazione di soluzioni tecniche sempre più sofisticate.

È il caso della vicenda al centro di una sentenza del Tribunale di Milano (22 gennaio 2026), fondata su una forma di continuità aziendale indiretta, secondo cui – al termine della durata quinquennale – vi sarebbe la fusione per incorporazione della debitrice nella società affittuaria, controllata dalla stessa controllante della ricorrente. Non solo: le risorse per soddisfare i creditori arriverebbero perlopiù – oltre che dai canoni per l’affitto che matureranno per tutto l’arco di piano – da un finanziamento dell’affittuaria, rispetto a cui si prevede la postergazione alla preventiva soddisfazione dei creditori.

Il tribunale si è soffermato sulla fattibilità del piano di una società operante nel mercato della distribuzione del caffè, intesa come non manifesta inattitudine dello stesso a raggiungere il risanamento, per poi dedicarsi a verificare la ricorrenza dei requisiti ex articolo 112, comma 2, Codice crisi, e la sua convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria (articolo 88, comma 4, Codice crisi).

Dopo aver confermato la fattibilità del piano – in disparte le componenti di fisiologica incertezza legate ai flussi di cassa realizzati nell’arco di piano e a disposizione dei creditori – si è ritenuto che non vi fossero elementi per affermarne l’inettitudine a raggiungere l’obiettivo del risanamento. Pur residuando un margine fisiologico di alea, i creditori, informati dei rischi, hanno espresso voto favorevole a maggioranza delle classi.

Quanto alla ricorrenza delle condizioni per l’omologazione trasversale nonostante il dissenso di alcune classi, tra cui l’Inps, i giudici hanno applicato i criteri previsti dall’articolo 112, comma 2, Codice crisi, verificando sia il rispetto della regola della priorità assoluta (Apr) sul valore di liquidazione, sia quello della priorità relativa (Rpr) sul surplus concordatario. In linea con la giurisprudenza, il Tribunale ha ribadito che il giudice non deve esaminare il merito della convenienza economica della proposta, se non nei limiti della manifesta inattitudine del piano, ma deve concentrarsi sulla correttezza delle regole di distribuzione e la comparazione con l’alternativa liquidatoria.

Quest’ultimo passaggio è stato ritenuto decisivo, nel caso di specie, dai giudici, che hanno evidenziato come, nell’eventuale scenario liquidatorio, le risorse sarebbero state quasi tutte assorbite dai costi di procedura e dai crediti privilegiati di primo grado, riservando ai creditori soddisfazioni esigue o del tutto nulle.

Infine, i giudici – in linea con l’esigenza di contenere i costi di procedura a vantaggio dei creditori –non hanno nominato un liquidatore, affidando il controllo a uno sistema di vigilanza da parte del commissario giudiziale, con obblighi informativi periodici e autorizzazioni preventive per gli atti più rilevanti. E ciò tenendo conto del fatto che la prevista cessione degli attivi non strumentali rispetto alla continuità (già oggetto di perizia di stima) si profila marginale nell’economia del piano, comportando introiti per circa un decimo del fabbisogno concordatario.

La decisione ben fotografa l’evoluzione del concordato a iter negoziale complesso, nel quale finanza esterna, continuità aziendale e regole di priorità puntano a offrire ai creditori soluzioni per superare la crisi.

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