Da Euroconferencenews.it
Il rilascio del visto di conformità in assenza di un concreto riscontro della documentazione sottostante non integra una mera disattenzione esecutiva, ma può esporre il professionista a conseguenze di ben più ampia portata, anche sul piano patrimoniale.
La questione acquista uno specifico rilievo nei casi in cui l’attività di controllo, invece di concretizzarsi in un riscontro effettivo dei presupposti del credito indicato in dichiarazione, rimanga confinata a una verifica soltanto apparente. In tali circostanze, infatti, la sottoscrizione del vistatore cessa di essere un passaggio tecnico interno al procedimento dichiarativo e può assumere il valore di un contributo funzionale alla realizzazione dell’illecito tributario.
In questa direzione si colloca la sentenza n. 7647 del 26 febbraio 2026 della Corte di Cassazione, Sezione penale terza, che affronta il tema della legittimità del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente sui beni del commercialista il quale, mediante l’apposizione del visto di conformità senza l’osservanza dei controlli prescritti dalla normativa, abbia concorso alla commissione di reati tributari posti in essere nell’interesse di un soggetto collettivo.
La vicenda processuale muove dalla contestazione, rivolta al professionista, di avere apposto il visto di conformità ai sensi dell’art. 35, D.Lgs. n. 241/1997, su dichiarazioni IVA in assenza delle verifiche richieste dalla normativa di riferimento. Secondo la ricostruzione valorizzata dai giudici, tale omissione avrebbe contribuito a legittimare sul piano esterno l’esposizione di crediti d’imposta falsi o inesistenti, successivamente utilizzati in compensazione tramite modelli F24 trasmessi da altro concorrente, con conseguente mancato versamento delle somme dovute all’Erario.
La decisione conferma una linea interpretativa rigorosa. La funzione del visto di conformità non può essere degradata a formalità certificativa, poiché essa costituisce un presidio di affidabilità del sistema dichiarativo. La sua apposizione esige un controllo vero, tracciabile e fedele con la responsabilità tecnica che l’ordinamento affida al professionista abilitato. Quando tale funzione viene svuotata, risulta compromessa, in modo più profondo, la stessa affidabilità dell’intermediazione professionale, poiché viene alterato quel rapporto di fiducia regolata sul quale l’ordinamento tributario fonda una parte non secondaria della propria efficacia operativa.