Da Euroconferencenews.it
La revisione legale non è solo tecnica: è anche fiducia, equilibrio e senso di responsabilità. Prima di ogni suggerimento pratico documentale, è obbligatorio conoscere bene i limiti e le possibilità che garantisce il Codice Deontologico Professionale. Quando un revisore subentra a un altro, non si limita a prendere in mano dei fascicoli, ma entra in un percorso già tracciato da un collega. Il successo di questo passaggio dipende da una comunicazione chiara, da regole condivise e da un’etica professionale solida. Viviamo in un contesto economico nel quale, la qualità delle informazioni contabili sono sempre più centrali, motivo per cui lo scambio di informazioni tra revisori non è un mero adempimento burocratico, ma un momento cruciale di garanzia per imprese, soci e mercato. È un gesto di continuità e responsabilità condivisa: 2 valori che rappresentano l’essenza stessa della revisione legale.
Il revisore entrante deve comprendere le dinamiche aziendali, la storia contabile, gli eventuali punti critici e soprattutto la qualità dei saldi di apertura del bilancio su cui esercita la propria attività di revisione. Al fine di far comprendere tutti questi punti iniziali, chiave, è fondamentale la cooperazione con il revisore uscente, il quale ha un ruolo fondamentale: orientare il revisore uscente. Non diamo per scontato che il revisore entrante, dopo aver avuto un dialogo professionale con il revisore uscente, possa continuare il suo mandato. Non è solo un dovere professionale comandato dal D.Lgs. n. 39/2010, o dai Principi di revisione internazionale ISA 300 e ISA 510, o dal documento Assirevi n. 212 (il quale offre dettagli operativi e modelli di lettere per gestire il passaggio nel rispetto delle norme deontologiche) che impongono al revisore entrante di ottenere sufficienti e appropriati elementi probativi riguardo ai saldi di apertura del bilancio. Il revisore uscente deve essere disponibile, ma anche consapevole dei limiti della condivisione; il revisore entrante deve chiedere ciò che serve, senza oltrepassare il confine professionale.
A volte (ed è proprio qui l’importanza di tale passaggio) il revisore uscente per diverse dinamiche, potrebbe accadere che è stato “costretto” a dimettersi (esempio, mancati compensi accumulati, continue pressioni per l’emissione di un giudizio forzatamente positivo, pratiche morali ed etiche poco rispettabili, limitazione al lavoro di revisione ecc.) dunque sarà proprio egli a orientare il revisore entrante e a fargli comprendere anche le motivazioni della sua dimissione.
L’accesso alle carte di lavoro, in pratica
L’accesso alle carte di lavoro, da parte del revisore uscente al revisore entrante, sarà consentito solamente dal momento della chiusura del fascicolo di revisione che, ai sensi dell’art. 10-quater, D.Lgs. n. 39/2010, dovrà avvenire entro 60 giorni dalla data in cui è stata sottoscritta la relazione di revisione.
In casi eccezionali, come ad esempio il sequestro delle carte da parte dell’autorità competente, le comunicazioni relative all’incarico di revisione svolto potranno essere comunicate verbalmente al revisore entrante. Nella prassi operativa, e come peraltro indicato nel citato Codice di deontologia professionale, il revisore uscente chiede, attraverso una lettera di manleva, formalmente e per iscritto, il consenso all’accesso alle carte di lavoro alla società revisionata, al fine di poter adempiere al proprio dovere di collaborazione con il revisore entrante.
L’oggetto della richiesta riguarda di norma le carte di lavoro relative all’ultima revisione del bilancio per le quali è stata emessa la relazione di revisione. Relativamente alle condizioni di accesso alla documentazione, il revisore uscente, attraverso la sottoscrizione di una lettera di manleva da parte del revisore entrante, mira a ottenere una formale dichiarazione in merito al fatto che l’utilizzo delle informazioni contenute nelle carte di lavoro sarà circoscritto alle sole finalità previste dai principi di revisione internazionale (ISA Italia) e che tali informazioni non saranno divulgate a terzi.