i collegi sindacali nel SSN: i compiti obbligatori per la vigilanza contabile


Da Eurioconferencenews.it

Il Collegio sindacale degli enti del SSN, nell’ambito della sua attività di vigilanza sulla regolarità amministrativa e contabile, ha tra i suoi compiti anche la verifica della gestione dei conti giudiziali degli agenti contabili. A tal riguardo, giova evidenziare preliminarmente che lo scopo della rendicontazione è quello di garantire alla Pubblica amministrazione la correttezza della gestione del patrimonio pubblico di sua pertinenza, quello del controllo consiste in una verifica, nell’interesse della collettività, sull’uso del denaro e dei beni pubblici. Tale verifica è rimessa alla Corte dei conti che interviene, quale giudice neutrale, allorquando siano esauriti i controlli interni presso ciascuna amministrazione sulla predetta gestione. 

Ciò posto, si fa presente che i conti giudiziali sono documenti contabili che riepilogano la gestione finanziaria di somme riscosse e versate da agenti contabili, corredati da giustificativi, e sono soggetti al controllo della Corte dei conti. Sono uno strumento fondamentale per accertare la regolarità della gestione del denaro pubblico e la responsabilità degli agenti contabili.  

L’orientamento giurisprudenziale è costante nel ritenere che il maneggio e la custodia di denaro e valori di pertinenza dell’Erario pubblico implica l’assunzione, da parte di chi svolge tali mansioni, della qualità di agente contabile (cfr. Corte dei conti, Sez. I, 68/2006; Sez. III, 682/2005; Sez. Lombardia, 373/2006, sez. giurisd. Liguria, sent. n. 51/2024) 

In particolare, come ricordato dalla Corte dei conti, sez. giurisd. Liguria, nella sent. n. 51/2024, depositata il 19 giugno 2024, in generale, la nozione di agente contabile è posta dall’art. 178, R.D. n. 827/1924 (“Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato”), a mente del quale sono agenti contabili

  1. gli agenti che con qualsiasi titolo sono incaricati, a norma delle disposizioni organiche di ciascuna amministrazione, di riscuotere le varie entrate e di versarne le somme nella cassa dell’amministrazione stessa; 
  2. l’istituto tesoriere che riceve nelle loro casse le somme dovute all’amministrazione ed eseguono i pagamenti delle spese per conto dell’amministrazione; 
  3. tutti coloro che, individualmente ovvero collegialmente, hanno maneggio qualsiasi di pubblico danaro o sono consegnatari di generi, oggetti e materie appartenenti allo Stato; 
  4. gli impiegati dell’amministrazione o anche terzi cui sia dato speciale incarico di fare esazioni di entrate di qualunque natura e provenienza; 
  5. tutti coloro che, anche senza legale autorizzazione, prendono ingerenza negli incarichi attribuiti agli agenti anzidetti e riscuotono somme di spettanza dell’amministrazione. 

A titolo esemplificativo e non esaustivo, nelle Aziende sanitarie sono dunque considerati agenti contabili, e quindi tenuti a rendere il conto giudiziale: 

  • il tesoriere o cassiere; 
  • l’economo o responsabile della cassa interna; 
  • gli incaricati della riscossione
  • consegnatari di beni
  • il responsabile del magazzino dei beni farmaceutici; 
  • i consegnatari azioni e partecipativi
  • chiunque maneggi denaro pubblico o custodisca beni anche se esterni. 

Essi sono tenuti a presentare il conto giudiziale all’amministrazione di appartenenza, intesa come la struttura presso la quale l’agente contabile ha svolto la gestione e la custodia di denaro e valori. 

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