Da Fisonline.it
L’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 9/E, firmata oggi, 24 giugno 2025, dal direttore, Vincenzo Carbone, ha fornito i chiarimenti relativi all’adesione al concordato preventivo biennale (Cpb) per i periodi d’imposta 2025 e 2026.
Il documento, al fine di fornire all’utenza un prodotto esaustivo sull’istituto, richiama i contenuti ancora attuali della precedente circolare 18/E del 17 settembre 2024 ed è strutturata in due parti:
- il corpo della circolare, in cui viene illustrato l’istituto e fornita una disamina degli ultimi interventi normativi che ne hanno modificato la disciplina
- un’Appendice, in cui sono raccolte e sistematizzate le soluzioni interpretative fornite dall’Agenzia su questioni particolarmente complesse.
Il testo del documento contiene dunque tutte le istruzioni aggiornate in materia di Cpb, anche alla luce del decreto correttivo (Dlgs n. 81/2025), compresi i chiarimenti resi nelle risposte ai quesiti (contenuti nella citata circolare 18/E) e nelle faq pubblicate sul sito dell’Agenzia nel corso di questi ultimi mesi, limitatamente a ciò che è stato ritenuto ancora utile per l’adesione al Concordato per il nuovo biennio 2025/2026.
Non sono stati riproposti, naturalmente, i chiarimenti forniti in relazione ai soggetti cosiddetti forfetari; per essi, infatti, occorre ricordare che, a decorrere dal 1° gennaio 2025, non è più possibile accedere al concordato, in quanto l’articolo 7 del Dlgs n. 81/2025 ha disposto l’abrogazione del Capo III del Titolo II del Dlgs n. 13/2024, che disciplinava appunto l’accesso al Cpb da parte dei contribuenti forfetari.
Le regole per aderire per il biennio 2025-2026
Il documento di prassi illustra in modo sistematico tutti gli aspetti fondamentali dell’istituto, introdotto dal Dlgs n. 13/2024 al fine di favorire l’adempimento spontaneo agli obblighi dichiarativi: dai requisiti alle modalità di adesione, passando per cause di esclusione e decadenza, effetti e modalità di determinazione degli acconti.
Al riguardo vale la pena segnalare che il citato Dlgs n. 81/2025 è intervenuto sulla disciplina del Cpb, attraverso varie modifiche, tra cui si evidenziano quelle relative:
- alla già citata abrogazione del Cpb per i soggetti in regime forfetario
- alla modifica alle disposizioni in materia di imposta sostitutiva opzionale per i contribuenti aderenti al Cpb
- all’introduzione di ulteriori cause di esclusione e di cessazione
- alla modifica del termine di adesione che viene posticipato dal 31 luglio al 30 settembre (per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, il termine coincide con quello relativo all’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta)
- alla neutralizzazione, ai fini della determinazione del reddito rilevante ai fini della proposta di Cpb, della maggiorazione del costo del lavoro spettante ai sensi dell’articolo 4 del Dlgs n. 216/2023, ferma restando la possibilità di dedurre successivamente tale costo dal reddito concordato, al fine di determinare la base imponibile da portare a tassazione
- all’introduzione di soglie per le proposte di Cpb elaborate nei confronti di soggetti con elevato livello di affidabilità fiscale
- alle modifiche relative alle cause di decadenza.
Come già anticipato, la circolare ha trattato in maniera diffusa le novità del decreto correttivo del Cpb; per alcune di esse, vale la pena soffermarsi per segnalarne la portata innovativa.
Imposta sostitutiva opzionale
Riguardo a uno dei benefici derivanti dall’adesione al Cpb di maggiore appeal, la circolare ricorda che il Dlgs n. 81/2025 è intervenuto sulla disciplina prevedendo che, sulla differenza tra il reddito concordato e il reddito effettivo del periodo d’imposta precedente che eccede l’importo di 85 mila euro, limitatamente alla parte che supera tale importo, si applichi l’imposta sostitutiva:
- con l’aliquota del 43% (ossia quella prevista dall’articolo 11, comma 1, lettera c), del Tuir), per i soggetti Irpef
- con l’aliquota del 24% (ossia quella individuata dall’articolo 77 del Tuir), per i soggetti Ires.
La modifica normativa fissa, dunque, un limite all’aliquota agevolata prevista dall’articolo 20 bis del Dlgs n. 13/2024, stabilendo che essa non possa essere applicata per importi superiori a 85 mila euro.
Ulteriori cause di esclusione e di cessazione
Le novità sull’applicazione dell’istituto riguardano anche l’introduzione di due nuove ulteriori cause di esclusione e analoghe cause di cessazione che, in un caso, impediscono l’accesso al Cpb e, nell’altro, ne determinano la fuoriuscita qualora si verifichino nel corso degli anni di permanenza nel concordato.
In particolare, la prima fattispecie si riferisce ai titolari di reddito di lavoro autonomo che contemporaneamente partecipano a un’associazione o a una società tra professionisti, ovvero a una società tra avvocati.