codice della crisi: tributi locali ‘falcidiabili’ negli accordi di ristrutturazone dei debiti


Dal Sole24Ore.

I tributi di cui sono titolari gli enti pubblici territoriali (Comuni, Città metropolitane, Province e Regioni), pur non potendo essere oggetto della transazione fiscale di cui all’articolo 63 del Codice della crisi, possono essere falcidiati nell’ambito degli accordi di ristrutturazione dei debiti di cui all’articolo 57 del medesimo codice (Adr), se l’accordo è comunque conveniente per l’ente creditore.

Le spinte della Corte dei Conti

Lo ha confermato il Tribunale di Forlì con la sentenza del 14 agosto, in conformità all’indirizzo da tempo espresso dalla Sezione regionale di controllo per la Toscana della Corte dei Conti (a cui aveva fatto seguito un’analoga pronuncia della Sezione regionale dell’Umbria), con la deliberazione 4/2021/ PAR del 15 giugno 2021, emessa in risposta a un quesito con cui un comune chiedeva se fosse legittima l’adesione a un accordo di ristrutturazione che prevedeva il pagamento parziale dell’Imu e delle relative sanzioni.

Negando la possibilità di concordare una riduzione dei crediti di cui sono titolari gli enti pubblici territoriali si finirebbe, infatti, per frustrare le stesse finalità delle norme del Codice della crisi che favoriscono il superamento della crisi da parte del debitore e il miglior soddisfacimento dei creditori, visto che in assenza degli accordi necessari l’impresa debitrice generalmente non paga in misura integrale i propri debiti e ricorre a strumenti, come il concordato, che consentono qualsiasi falcidia,

Non vi è motivo per non applicare il medesimo principio anche nella composizione negoziata della crisi, anche se – occorre precisarlo – con la deliberazione 256/2024/PAR del 24 dicembre 2024) la Sezione regionale di controllo per la Lombardia della Corte dei Conti lo ha escluso, poiché in questo ambito un accordo transattivo dei crediti tributari auto-amministrati non sarebbe possibile, in quanto precluso dalla normativa vigente. Ciò perché, per effetto del principio di indisponibilità del credito tributario, nessuna falcidia sarebbe consentita in assenza di una specifica previsione derogatoria di tale principio, che è prevista, nella composizione negoziata della crisi (Cnc), solo per i crediti erariali e non per quelli locali. Tuttavia, in base a questo principio la stessa preclusione dovrebbe sussistere anche nell’Adr, ma – come ha dimostrato anche il Tribunale di Forlì – così non è, purché l’accordo sia conveniente per l’ente creditore.

Previous corte dei conti: riscosso il 17% dell'evasione scoperta e i controlli sostanziali hanno riguardato solo l'1,4% dei contribuenti
This is the most recent story.