Da Euroconferencenews.it
Ai sensi dell’art. 2403, c.c., il Collegio sindacale è tenuto a vigilare sull’adeguatezza degli assetti organizzativi amministrativi e contabili adottati dalla società e sul suo concreto funzionamento… Qualora nel corso dell’attività di vigilanza, il Collegio sindacale dovesse evidenziare rischi di inadeguatezza dell’assetto organizzativo amministrativo e contabile, il Collegio sindacale dovrà richiedere all’organo amministrativo l’adozione di immediate azioni correttive e monitorarne l’attuazione.
Nel caso in cui l’organo amministrativo non fornisca risposta alla segnalazione (o la fornisca in modo inadeguato), l’organo di controllo dovrà verbalizzare le proprie ragioni nel corso della riunione dell’organo amministrativo (norma di comportamento 3.3), esprimendo il proprio dissenso ed evidenziando la possibilità di convocazione dell’assemblea dei soci per mancata attivazione da parte degli amministratori o per omissioni ovvero per ingiustificato ritardo (ex art. 2406, c.c.).
Peraltro, gli strumenti a disposizione dell’organo di controllo sono molteplici, come previsti dal Codice civile, e includono:
In caso di inadempienze, l’organo di controllo può richiedere l’adozione di provvedimenti (come l’impugnazione di delibere nulle o annullabili ( 2377 e 2406, c.c.) o anche denunciare i fatti all’autorità giudiziaria in caso di gravi irregolarità o crisi (art. 2446, 2447 e 2482-bis – art. 2487, c.c.).
il potere di ispezione e di controllo diretto sugli amministratori la possibilità di chiedere informazioni sulle operazioni sociali e le società controllate, lo scambio di informazioni con organi di controllo di società controllate, e l’accesso alla documentazione aziendale ( 2403-bis, c.c.)…
La segnalazione deve essere motivata e trasmessa con mezzi che assicurino la prova dell’avvenuta ricezione, e contiene la fissazione di un congruo termine, non superiore a 30 giorni, entro il quale l’organo amministrativo deve riferire in ordine alle iniziative intraprese. In pendenza delle trattative, rimane fermo il dovere di vigilanza di cui all’art. 2403, c.c..
I presupposti di cui all’art. 2, comma 1, lett. a) e b), CCII, si riferiscono rispettivamente alla situazione di:
a) «crisi», ovverosia lo stato del debitore che rende probabile l’insolvenza e che si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi 12 mesi;
b) «insolvenza», vale a dire lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il medesimo non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.
La tempestiva segnalazione all’organo amministrativo, ai sensi del comma 1 dell’art. 25-octies, CCII, e la vigilanza sull’andamento delle trattative, sono valutate ai fini della responsabilità prevista dall’art. 2407, c.c., nonché per l’attenuazione o esclusione della responsabilità prevista dall’art. 2407, c.c., o dall’art. 15, D.Lgs. n. 39/2010.
La segnalazione è, in ogni caso, considerata tempestiva se interviene nel termine di 60 giorni dalla conoscenza delle condizioni, di cui all’art. 2, comma 1, lett. a), CCII, da parte dell’organo di controllo o di revisione. Quindi, la segnalazione si considera tempestiva se interviene nel termine di 60 giorni dal momento in cui l’organo è venuto a conoscenza della sussistenza dello stato di crisi, che rende probabile l’insolvenza.
Resta sottinteso che gli organi di controllo e il revisore devono sempre tenere un comportamento diligente nell’esercizio dei doveri di verifica e controllo che incombono su di essi, nell’esercizio delle rispettive funzioni, in quanto hanno l’obbligo di monitorare la sostenibilità dell’esposizione di debito della società e le sue proiezioni finanziarie future a livello di adeguatezza dei flussi di cassa prospettici, che debbono consentire di far fronte alle obbligazioni nei successivi 12 mesi…
In caso di emersione di segnali di allarme, il revisore contabile deve agire richiedendo tempestivamente, in forma scritta e tramite PEC, all’organo amministrativo, le ragioni per le quali sussistono tali scostamenti.
Qualora l’organo amministrativo dia conferma della situazione di crisi, l’organo di revisione dovrà eseguire tempestivamente la segnalazione per iscritto, con indicazione delle motivazioni e del termine massimo di risposta di 30 giorni e inviarla a mezzo PEC entro 60 giorni dalla conoscenza dello stato di crisi all’organo amministrativo e per conoscenza al Collegio sindacale, che dovrà monitorare la risposta dell’organo amministrativo medesimo in ragione di quanto disposto dall’art. 2403, c.c..
Resta inteso che, se a seguito della segnalazione e della sussistenza di incertezze in ordine alla continuità aziendale (going concern), il giudizio del revisore sul bilancio non potrà che essere negativo.