Dal Sole24Ore.
Con l’approssimarsi del 30 settembre, termine per l’adesione al concordato preventivo (Cpb) per il biennio 2025-2026, i lavoratori autonomi fanno i conti con le novità introdotte dall’articolo 11 del Dlgs 13/2024 (come modificato dall’articolo 9 del Dlgs 81/2025).
La norma richiede – ai professionisti che dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo e partecipino ad associazioni o a società tra professionisti o tra avvocati – l’adesione di tutti i soggetti: professionisti e associazioni, Stp o Sta di cui facciano parte.
Sul punto alcuni chiarimenti sono arrivati con la circolare 9/E del 24 giugno scorso e con una risposta dell’Agenzia in occasione di Speciale Telefisco 2025 del 18 settembre scorso.
La norma nasce con la comprensibile finalità di evitare arbitraggi nella fatturazione degli onorari da parte del singolo professionista, dell’associazione o della società (oppure tra loro), anche se c’è da domandarsi perché il limite riguardi soltanto il mondo professionale mentre non operi nell’ambito di gruppi societari o per il soggetto con partita Iva che sia ad esempio socio (e magari fornitore) di Snc che esercita la stessa attività.
Il vincolo di adesione congiunta al concordato riguarda soltanto le Stp e Sta: così il commercialista, socio di Srl “ordinaria” che opera nell’ambito dei servizi ed elaborazioni dati contabili, resta libero di aderire al Cpb a prescindere dalla scelta della società.
Esclusioni e decadenze
Primo aspetto da precisare è che le modifiche decorrono dall’adesione ai concordati 2025-2026: quindi lo studio associato (o il singolo professionista) che ha aderito al Cpb 2024-2025 continua ad applicare il concordato nel periodo 2025 anche quando uno o più associati con partita Iva individuale non aderiscono alla nuova proposta concordataria.
Caso particolare quello delle Stp e Sta che producono redditi di impresa. Per numerose attività professionali (studi di ingegneria, commercialisti, consulenti del lavoro, architetti, veterinari, studi legali) il modello Isa viene compilato per la prima volta relativamente al 2024 solo ai fini statistici, ma continua a operare la causa di esclusione “6” relativa a classificazione in categoria reddituale diversa e non è quindi possibile aderire al Cpb 2025-2026: in questo caso l’Agenzia ha chiarito che il singolo professionista (e socio) può comunque aderire al Cpb 2025-2026.
Il problema si porrà eventualmente con riferimento al periodo di imposta 2026: se gli Isa delle società che producono reddito di impresa diventeranno concretamente applicabili, la mancata adesione della Stp determinerà una causa di cessazione dal concordato per il 2026 del socio/professionista, in quanto tutti i soggetti «non determinano il reddito sulla base dell’adesione alla proposta di concordato nei medesimi periodi di imposta» (articolo 21, Dlgs 13/2024).
La recente risposta delle Entrate non lo chiarisce espressamente ma – precisando che la regola “tutti dentro o tutti fuori” non si applica quando la società dichiara reddito di impresa, mentre il corrispondente Isa è riferito all’esercizio di arti e professioni – fa presupporre che eventuali cause di esclusione Isa “soggettive” quali, ad esempio, l’associazione con compensi superiori al limite (5.164.569 euro) determinino l’impossibilità di aderire al Cpb anche per gli associati.
Mancati requisiti e valutazioni
C’è poi da interrogarsi sulle conseguenze del contribuente che ha aderito al Cpb pur non avendone i requisiti, perché, ad esempio, ha dimenticato la sussistenza di debiti tributari o contributivi oltre 5.000 euro o perché emergono attività non dichiarate o passività indeducibili oltre la soglia del 30%: considerato anche il notevole ampliamento di “adesioni congiunte”, è auspicabile un chiarimento che confermi che la decadenza non si estende agli altri associati/professionisti e allo studio associato.
Da considerare inoltre che la regola “tutti dentro o tutti fuori” opera a prescindere dalle percentuali di partecipazione negli studi o Stp. In molti casi, alcuni soci hanno piccole quote con modesti riflessi reddituali: in quest’ottica, i professionisti con prospettive reddituali crescenti potrebbero valutare di uscire entro l’anno dalla compagine per non precludere il futuro accesso al Cpb con la propria posizione individuale.