Dal Sole24Ore.
Dalla data della pubblicazione nel registro delle imprese del ricorso per l’ammissione al concordato preventivo fino al momento in cui il relativo decreto di omologa diviene definitivo, i creditori per titolo o causa anteriore allo stesso non possono intraprendere o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore.
Così prevedeva il vecchio articolo 168 della Legge fallimentare che trovava applicazione automatica. Oggi invece l’inibitoria delle azioni esecutive è stata inclusa dall’articolo 54 del Codice della crisi d’impresa tra gli effetti delle misure protettive che il tribunale può confermare solo su richiesta del debitore.
Questo meccanismo di protezione dell’attivo preserva l’integrità patrimoniale, bloccando le iniziative individuali che potrebbero compromettere il buon esito della procedura concorsuale.
Atteso il tenore letterale della norma, si pone la questione di cosa accada, invece, successivamente all’omologa quando sia venuto meno l’effetto protettivo (sia esso automatico o à la carte). Su questo tema si segnala il recente provvedimento 16 settembre 2025, con cui il Tribunale di Milano ha accolto i motivi di opposizione presentati dalla debitrice in concordato preventivo omologato, inibendo a un creditore pubblico la possibilità di procedere in executivis con l’ingiunzione di pagamento per reiterate violazioni del Codice della strada addebitate alla società opponente.
Con un primo motivo, la debitrice ha, infatti, sostenuto l’inammissibilità, quantomeno parziale, dell’iniziativa avversaria, per violazione dell’articolo 184 della Legge fallimentare (oggi articolo 117 del Codice della crisi d’impresa), avendo il creditore preteso il pagamento in misura integrale di crediti sorti per la maggior parte in epoca antecedente alla pubblicazione della domanda di concordato.
A sostegno delle proprie ragioni, l’opponente ha, inoltre, allegato l’intervenuta assunzione da parte di un terzo dell’intero passivo concordatario, valorizzando la circostanza per cui anche l’ente pubblico, alla stregua di tutti gli altri creditori, è tenuto a rispettare gli effetti obbligatori del concordato preventivo, oltre a quelli esdebitatori conseguenti all’omologa del concordato.