Finanza locale: quantificazione del compenso dei revisori degli enti locali in corso di mandato


Da revisoreNews di CSEL.

Il Ministero dell’Interno, con un Parere pubblicato sul sito della Finanza locale il 18 agosto 2025, ha chiarito che il compenso base dei Revisori dei conti degli Enti Locali è determinato in relazione alla classe demografica ed alle spese di funzionamento e di investimento dell’Ente Locale e la definizione dello stesso è demandata all’Ente Locale con la Delibera di nomina dell’Organo di revisione. Un Segretario generale di una Provincia ha rappresentato che nella Delibera dell’Ente relativa alla nomina del Collegio dei Revisori dei conti è stato indicato solo il compenso previsto dalla Tabella “A” del Dm. 21 dicembre 2018, mentre nulla è previsto quanto alle maggiorazioni di cui alle Tabelle “B” e “C”. In proposito, la Finanza locale ha evidenziato come il citato Dm. preveda il limite “massimo” del compenso base annuo lordo spettante ad ogni componente dell’Organo di revisione e che tale limite massimo è pari, per ciascuna fascia demografica degli Enti, alla misura indicata nella Tabella “A”; all’importo che ne risulta, sono applicabili le maggiorazioni massime previste alle lett. a) e b), del comma 1, dell’art. 1, del Dm. 21 dicembre 2018, solo in caso di spesa corrente annuale pro-capite superiore alla media nazionale per fascia demografica e/o di spesa per investimenti annuale pro-capite superiore alla media nazionale per fascia demografica Il Dipartimento del Ministero rimarca che il compenso base per i Revisori è determinato in relazione alla classe demografica ed alle spese di funzionamento e di investimento dell’Ente Locale e che spetta all’Ente Locale la definizione del compenso nella delibera di nomina del Collegio. Quindi, all’Ente Locale è rimessa la definizione nel quantum ma non nel decidere o meno se la maggiorazione sia dovuta. Nel caso di specie significa che, con la Delibera di nomina, l’Ente dovrà rendere atto, in primis, della ricorrenza o meno delle condizioni previste dal Decreto ministeriale per le stesse maggiorazioni, ovvero se la spesa corrente annuale pro-capite, come desumibile dall’ultimo bilancio approvato, sia superiore alla media nazionale per fascia demografica di cui alla Tabella “B” dello stesso Decreto, nonché se la spesa per investimenti annuale pro-capite, come desumibile anch’essa dall’ultimo bilancio approvato, sia superiore alla media nazionale per fascia demografica di cui alla Tabella “C” del Decreto. L’Ente dovrà procedere, nel caso di ricorrenza di una o entrambe le condizioni, con apprezzamento discrezionale congruamente motivato, del quale si dovrà rendere conto nel corpo della Deliberazione di nomina, alla quantificazione delle maggiorazioni, comunque contenute entro i limiti massimi previsti. Qualora tale verifica, pur opportuna, sia assente nella Deliberazione di nomina, trattandosi di un profilo essenziale della stessa Deliberazione, secondo al Finanza locale si deve ritenere che tale carenza possa essere recuperata da parte dell’Ente al momento attuale mediante una specifica Deliberazione integrativa.

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