terzo settore: regole chiare per redigere i bilanci di società sportive dilettantistiche


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Gli enti sportivi dilettantistici sono tenuti alla predisposizione e approvazione del rendiconto annuale o bilancio, sia in base alla normativa codicistica, che a quella sportiva: trattasi di un documento essenziale nella vita di un sodalizio sportivo, tanto ai fini civilistici che ai fini fiscali.

Dal bilancio, infatti, si evince quale sia l’andamento economico, patrimoniale e finanziario dell’ente; elemento essenziale sia per i soci, che per i soggetti che si dovranno esprimere circa la sua solidità (pensiamo in caso di ricorso al credito bancario o di partecipazione a un bando per l’affidamento in concessione dell’impiantistica sportiva); il bilancio e le modalità della sua approvazione, rappresentano, altresì, un importante elemento di valutazione ai fini del giudizio sulla democraticità dell’ente e sul rispetto del divieto di distribuzione di utili, anche indiretta. Sono, pertanto, numerosi gli stakeholders (portatori di interesse) che possono essere interessati dall’andamento degli enti sportivi dilettantistici.

Relativamente alle modalità di redazione del bilancio, per le società di capitali sportive dilettantistiche, il perimetro di riferimento è chiaro, sulla base di quanto dispone il Codice civile, ai sensi degli artt. 2423 ss., c.c.. Occorre, infatti, ricordare che le Società sportive dilettantistiche svolgono sempre attività di impresa e che, pertanto, tutte le operazioni attive sono fiscalmente di natura commerciale, salvo l’eventuale possibilità di applicare l’agevolazione della decommercializzazione dei corrispettivi specifici incassati da parte dei tesserati.

Per le associazioni sportive dilettantistiche, al contrario, il quadro di riferimento non è altrettanto preciso: ovvero, se da un lato vi è certezza circa l’obbligo di redigere il rendiconto annuale, dall’altro non vi è una previsione normativa circa le modalità da seguire per la redazione dello stesso (come, ad esempio, negli enti appartenenti al mondo degli enti del Terzo settore).

A tal fine, assume un’importanza significativa il Documento di ricerca “Schemi di bilancio delle associazioni sportive dilettantistiche” della Fondazione nazionale commercialisti, che offre agli operatori del settore sportivo un valido strumento per la redazione del rendiconto annuale.

Infine, segnaliamo che anche sotto il profilo della pubblicità del rendiconto annuale, vi è una profonda differenza tra le società sportive dilettantistiche e le associazioni sportive dilettantistiche: mentre il bilancio delle SSD deve essere depositato al Registro Imprese entro 30 giorni dalla sua approvazione, non è prevista la pubblicazione del bilancio delle ASD nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche: il Regolamento del Registro, infatti, non prevede che il bilancio annuale debba essere pubblicato (ad oggi, l’unica fattispecie in cui il Regolamento indica la necessità di presentare il bilancio di esercizio approvato dall’assemblea e il relativo verbale, è in fase di deposito dell’istanza per il riconoscimento della personalità giuridica, secondo la procedura semplificata di cui all’art. 14, D.Lgs. n. 39/2021, ai sensi dell’art. 11 del Regolamento).

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