società straniere controllate: le novità fiscali e giuridiche


Da Euroconferencenews.

Il Legislatore, con il D.Lgs. n. 209/2023, ha introdotto, nel nostro ordinamento giuridico, nuove disposizioni relative alla tassazione delle imprese estere controllate con nuovi criteri per il calcolo della tassazione effettiva prevedendo anche la possibilità, subordinata all’esercizio di una specifica opzione, di applicare un’imposta sostitutiva del 15%.

Il rinnovato assetto giuridico di riferimento, novellato dal citato D.Lgs. n. 209/2023, con regole operative dal 29 dicembre 2023, attualmente prevede che per applicare la CFC Rule è necessario verificare una duplice condizione pregiudiziale di accesso prevista dall’art. 167, comma 4, TUIR, avuto riguardo ai soggetti controllati esteri ove gli stessi:

a): sono assoggettati a tassazione effettiva inferiore al 15%;

b)oltre 1/3 dei proventi realizzati all’estero deve rientrare nella categoria dei c.d. passive income, ovvero in una o più delle seguenti categorie:

  • interessi attivi o altri proventi finanziari;
  • canoni (royalties) o altri redditi derivanti dall’utilizzo di diritti di proprietà intellettuale (ad esempio, marchi, brevetti e altri diritti immateriali);
  • dividendi e redditi derivanti dalla cessione di partecipazioni (capital gain);
  • proventi derivanti da leasing finanziario;
  • redditi da attività assicurativa, bancaria e finanziaria;
  • proventi derivanti da operazioni di compravendita di beni, con valore economico aggiunto scarso o nullo, effettuate tra imprese del gruppo;
  • proventi derivanti da prestazioni di servizi infragruppo con valore economico aggiunto scarso o nullo.

Giova ricordare che la normativa in rassegna si applica, sotto il profilo soggettivo:

  • alle persone fisiche, alle società semplici, alle società in nome collettivo e in accomandita semplice, alle associazioni, alle società di armamento e alle società di fatto residenti in Italia;
  • ai soggetti residenti in Italia indicati nell’ 73, comma 1, lett. a), b) e c), TUIR, nonché, relativamente alle loro stabili organizzazioni italiane, ai soggetti di cui all’art. 73, comma 1, lett. d), TUIR, che controllano soggetti non residenti.

Inoltre, dopo avere valutato il profilo soggettivo quale condizione pregiudiziale di accesso al peculiare regime di tassazione per trasparenza, occorre anche verificare il requisito del controllo, nella declinazione fornita dall’art. 167, comma 2, TUIR, in base al quale si identificano come soggetti controllati non residenti le imprese, le società e gli enti non residenti nel territorio dello Stato, per i quali si verifica almeno una delle seguenti condizioni:

  • sono controllati direttamente o indirettamente, anche tramite società fiduciaria o interposta persona, ai sensi dell’ 2359, c.c., da parte di un soggetto residente in Italia;
  • oltre il 50% della partecipazione ai loro utili è detenuto, direttamente o indirettamente, mediante una o più società controllate, ai sensi dell’ 2359, c.c., o tramite società fiduciaria o interposta persona, da un soggetto residente in Italia.

Foto: credit da Consulenza Tayros

Previous terzo settore: per le fondazioni straniere che operano in Italia, obbligatoria l'iscrizione al Runts
This is the most recent story.