Da Euroconferencenews.it
Nell’attivo circolante dello Stato patrimoniale del bilancio d’esercizio rientrano i titoli emessi da Stati, le obbligazioni emesse a enti pubblici, da società finanziarie e da altre società, nonché i titoli a questi assimilabili, non destinati a permanere durevolmente nel patrimonio aziendale.
L’OIC 21 disciplina il passaggio da titolo non immobilizzato, ovvero circolante, a titolo immobilizzato.
Le motivazioni di detta scelta possono derivare da svariati avvenimenti, ma non possono, tuttavia, dipendere da politiche di bilancio.
Secondo l’OIC 20, i titoli iscritti nell’attivo circolante sono valutati in base al minor valore fra il costo ammortizzato e il valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato. Il metodo generale per la valutazione dei titoli è quello del costo specifico, ma in alternativa, nel caso di titoli fungibili, è possibile utilizzare i metodi della media ponderata, LIFO e FIFO, applicando l’art. 2426, n. 10, c.c..
Il criterio del costo ammortizzato può non essere applicato quando:
- gli effetti rispetto alla rilevazione al costo d’acquisto sono irrilevanti. L’irrilevanza di presume se i titoli sono destinati a essere detenuti durevolmente, ma i costi di transazione, i premi/scarti di sottoscrizione, o negoziazione, e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza, sono di scarso rilievo. Si considerano irrilevanti anche i titoli di debito detenuti presumibilmente in portafoglio per un periodo inferiore ai 12 mesi;
- il bilancio viene redatto in forma abbreviata o di tratti di microimprese.
Ai fini valutativi, l’art. 94, TUIR, specifica che i titoli debbono essere raggruppati in categorie omogenee per natura e se il valore dei titoli determinato fosse inferiore alla valutazione effettuata in base ai criteri fiscalmente ammessi, il valore minimo attribuibile alle rimanenze di titoli non sarà altro che il valore normale.
A partire dal 2020, è stato introdotto un regime derogatorio speciale che permette alle società di valutare i titoli iscritti nell’attivo circolante al valore di iscrizione in bilancio, anche se superiore al valore di mercato, a condizione che la perdita di valore non sia considerata durevole. Tale facoltà, introdotta in origine con il Decreto Rilancio e poi prorogata più volte, ha lo scopo di neutralizzare gli effetti negativi sul patrimonio delle imprese causati dalle fluttuazioni di mercato seguite a eventi economici eccezionali. L’ultima proroga consente di applicare la deroga anche ai bilanci dell’esercizio 2024.
La deroga è stata introdotta per la prima volta per i bilanci chiusi al 31 dicembre 2020, in seguito alla crisi economica legata alla pandemia; quindi, con il D.L. n. 73/2022, la facoltà di non svalutare i titoli non immobilizzati è stata estesa ai bilanci chiusi al 31 dicembre 2022.
Il regime derogatorio è stato prorogato anche per gli esercizi 2023 e 2024, tramite appositi decreti ministeriali, l’ultimo dei quali è il DM 23.9.2024 che ha prorogato la misura per l’esercizio 2024.
L’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) ha fornito le istruzioni applicative per la corretta gestione contabile della deroga, definendo il perimetro e le condizioni di applicazione.