Da Cantiereterzosettore.
Gli enti del Terzo settore (Ets) che sono risultati fra i beneficiari del 5 per mille 2023 si sono visti accreditare, a fine 2024 e nel 2025, sul proprio conto corrente le somme relative, le quali devono essere rendicontate entro un anno dalla ricezione delle stesse. Allo stesso obbligo sono soggetti anche gli enti che hanno ricevuto il 5 per mille 2022 negli ultimi giorni del 2024.
I termini per la rendicontazione del 5 per mille 2023
Il decreto direttoriale n. 396 del 13 dicembre 2022 ha delineato le “Linee guida per la rendicontazione del contributo del cinque per mille destinato agli enti del terzo settore”, disponendo anche il nuovo modello di rendiconto del contributo.
Si ricorda che tutte le spese effettivamente sostenute devono ricadere entro i 12 mesi successivi alla data di percezione del contributo (ad eccezione degli eventuali importi inseriti nella voce “accantonamento”), con la facoltà di poter rendicontare anche le spese sostenute a partire dal 27 giugno 2024, data di pubblicazione da parte dell’Agenzia delle entrate dell’elenco definitivo dei soggetti ammessi ed esclusi recante gli importi spettanti per ciascun beneficiario.
Per maggiori indicazioni in tema di rendicontazione, è possibile consultare il vademecum di Cantiere terzo settore “5 per mille istruzioni per l’uso”.
È importante anzitutto riepilogare i termini per la redazione del rendiconto e della relazione illustrativa del 5 per mille 2023, così come di quelli per l’eventuale invio all’amministrazione competente e della pubblicazione sul sito internet dell’ente.
Entro un anno dalla ricezione delle somme l’ente deve redigere il rendiconto e la relazione illustrativa; entro 30 giorni dalla data ultima prevista per la redazione, il rendiconto e la relazione devono essere trasmessi all’amministrazione competente (che per gli Ets è il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali); entro 30 giorni dalla scadenza del termine per l’invio, tali documenti devono essere pubblicati sul sito internet dell’ente, il quale deve, entro i successivi 7 giorni, comunicare l’avvenuta pubblicazione all’amministrazione erogatrice.
Si ricorda che, mentre la redazione del rendiconto e della relazione illustrativa è obbligatoria per tutti i soggetti beneficiari, indipendentemente dalla somma ricevuta, l’invio degli stessi all’amministrazione competente riguarda solamente gli enti che hanno percepito un contributo pari o superiore a 20.000 euro. Allo stesso modo, le linee guida hanno precisato che l’obbligo di pubblicazione di rendiconto e relazione sul sito web dell’ente non riguarda la generalità dei beneficiari, ma solo quelli che hanno percepito un contributo di importo pari o superiore a 20.000 euro.
Tutti i beneficiari hanno poi l’obbligo di conservare presso la propria sede il rendiconto e la relazione, unitamente ai giustificativi di spesa, per 10 anni decorrenti dalla data di redazione del rendiconto.
Si precisa che, per gli enti che hanno ricevuto un contributo pari o superiore a 20.000 euro, e quindi devono inviare i documenti all’amministrazione competente, oggetto della trasmissione sono esclusivamente il rendiconto e la relazione illustrativa, con esclusione dei giustificativi di spesa.
Si ricorda infine che, sulla base del dpcm del 23 luglio 2020, non vengono erogate le somme d’importo complessivo inferiore a 100 euro.
In relazione al cinque per mille 2023, gli elenchi di pagamento ad oggi pubblicati per gli Ets che hanno ricevuto un contributo inferiore a 500.000 euro sono i seguenti:
- primo elenco, pubblicato il 19 dicembre 2024 (la data contabile riportata è il 27 dicembre 2024);
- secondo elenco, pubblicato il 19 dicembre 2024 (la data contabile riportata è il 27 dicembre 2024);
- terzo elenco, pubblicato il 16 settembre 2025 (la data contabile riportata è il 6 agosto 2025).
I termini per la redazione di rendiconto e relazione illustrativa evidenziati nella tabella sottostante hanno come riferimento la “data contabile” riportata nell’elenco, che rappresenta però un termine indicativo: si ricorda, infatti, che la data a partire dalla quale si conteggiano i termini evidenziati in precedenza è quella dell’effettiva erogazione delle somme sul conto corrente dell’ente.