Dal Sole24Ore.
Nel testo del correttivo al decreto Irpef Ires che viene portato in Consiglio dei ministri in tema di correzione degli errori contabili viene introdotta la possibilità di avvalersi della semplificazione solo per i soggetti che sottopongono obbligatoriamente il proprio bilancio d’esercizio a revisione legale dei conti. Viene meglio chiarito che il termine entro il quale è possibile correggere in bilancio l’errore è quello dell’approvazione del bilancio dell’esercizio successivo a quello in cui l’errore è stato commesso. Non viene infine modificata la disposizione relativa alle dichiarazioni integrative a favore ultrannuali. Se relative, infatti, alla correzione degli errori contabili, non si prevedono le limitazioni all’utilizzo del credito in compensazione con i debiti maturati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa. Vediamo in dettaglio cosa cambia.
Il decreto correttivo interviene nel corpo dell’articolo 83 del Tuir sopprimendo il quarto e il quinto periodo del comma 1. Ricordiamo che nel testo attuale il principio della derivazione rafforzata, che vale per i soggetti Ias, per quelli Oic e per le microimprese ex articolo 2435-ter del Codice civile che optano per la redazione del bilancio in forma ordinaria (o abbreviata in base alle novità del correttivo stesso) stabilisce la prevalenza dei criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai rispettivi principi contabili. Il quarto periodo del comma 1 faceva riferimento ai soli criteri di imputazione temporale e, di conseguenza, non richiamando anche gli altri criteri, aveva destato delle perplessità circa il campo di applicazione della norma semplificatoria. Il quinto periodo poi limitava la procedura ai periodi fiscalmente aperti dal lato dei costi e comunque ai soggetti che sottopongono il proprio bilancio d’esercizio a revisione legale dei conti (con modifica introdotta con la legge di bilancio 2023). Nell’abrogare questi due periodi, viene introdotto nel corpo dell’articolo 83 del Tuir il comma 1-ter, nel quale insistono le modifiche maggiori del correttivo. Infatti viene confermata, rispetto al testo già circolato, l’impostazione per cui la correzione degli errori è riservata solo a quelli non rilevanti, in base ai principi contabili Oic 29 e Ias 8. Al tempo stesso la norma, nel richiamare i commi 1 e 1-bis ma non facendo più esplicito riferimento solo ai criteri di imputazione temporale, di fatto apre anche a quelli di qualificazione e classificazione previsti nel terzo periodo del comma 1. Quindi sembra ormai chiarito che la correzione degli errori contabili valga per tutte queste fattispecie. Nel confermare, poi, la condizione relativa all’assoggettamento a revisione legale del bilancio, rispetto al testo precedente del correttivo è aggiunto l’avverbio «obbligatoriamente». Ciò significa che la correzione degli errori contabili non rilevanti è appannaggio dei soli soggetti che per legge assoggettano il bilancio a revisione legale. È il caso, ad esempio, delle micro imprese che sono a capo di un gruppo per il quale la revisione del bilancio è obbligatoria. In ciò, quindi, è stato accolto il parere della Commissione del Senato per cui l’obbligatorietà della revisione legale è sancita dall’articolo 2477 del Codice civile (redazione del bilancio consolidato, controllo di società obbligata alla revisione, superamento dei limiti dimensionali). Sempre accogliendo il parere del Senato, è stato chiarito il fatto che, prevedendosi un timing per la correzione dell’errore entro l’esercizio successivo a quello nel quale è stato commesso, la correzione va effettuata entro la data di approvazione del bilancio di tale esercizio successivo.
Viene riconfermata la disciplina anche ai fini Irap direttamente nel Dlgs 446/97 anziché nel corpo dell’articolo 8 del Dl 73/22 (il cui il comma 1-bis è abrogato). Così per le società industriali è introdotto il comma 5-bis nell’articolo 5 e, a specchio, la stessa norma è richiamata negli articoli 6 e 7 relativi alle banche e agli altri enti finanziari da un lato e alle imprese di assicurazione dall’altro.
Il precedente testo del correttivo interveniva poi nel corpo dell’articolo 2 comma 8-bis del Dpr 322/98. Tale norma prevede dei meccanismi che limitano l’utilizzo del credito in presenza di dichiarazioni integrative ultrannuali. Ad eccezione dei casi in cui tali integrative riguardino la correzione di errori contabili di competenza. Tale modifica non è più presente, salvaguardando l’utilizzo immediato del credito da integrativa per correggere gli errori.