dal Sole24Ore.
Per circa 16mila Onlus ancora iscritte all’Anagrafe, il 2026 segna il passaggio definitivo al nuovo quadro regolatorio delineato dal Codice del Terzo settore. Dal prossimo anno, infatti, non solo verrà meno l’Anagrafe Onlus ma si assisterà all’abrogazione delle disposizioni fiscali di favore (articolo 150 Tuir e articoli 10-29 del Dlgs 460/1997). Ciò significa che la disciplina Onlus resterà applicabile fino alla fine del periodo d’imposta 2025 per gli enti con esercizio solare e fino al termine del proprio esercizio per gli enti con periodo non solare. Ad esempio, una Onlus con esercizio 1° luglio 2025 – 30 giugno 2026 potrà continuare a beneficiare del relativo regime fino al 30 giugno 2026.
In questo contesto, il termine del 31 marzo 2026 rappresenta la scadenza entro la quale le Onlus devono provvedere alla presentazione dell’istanza di iscrizione al Registro, previa effettuazione dei relativi adempimenti. L’articolo 34 del Dm 106/2020 prevede, infatti, che l’istanza debba essere corredata dall’atto costitutivo, dallo statuto adeguato alle disposizioni inderogabili del Cts e dagli ultimi due bilanci.
Proprio su questi profili le Onlus che intendono accedere al Registro dovranno prestare attenzione. Lo Statuto deve risultare già conforme alle disposizioni del Codice, e ai requisiti previsti per la specifica sezione del Registro in cui l’ente intende iscriversi, mentre i bilanci allegati devono essere redatti secondo gli schemi ministeriali previsti per gli Ets. Le Onlus, infatti, in quanto enti del Terzo settore nel periodo transitorio, sono tenute ad adottare i modelli di bilancio ministeriali sin dall’esercizio 2021. Al momento dell’iscrizione, inoltre, per le realtà che negli anni precedenti abbiano superato il milione di ricavi vi sarà anche l’obbligo di depositare il bilancio sociale in linea con quanto chiarito nella nota ministeriale (11029/2021). In mancanza di questi adempimenti il rischio è quello di vedersi respingere l’istanza con gli effetti che ne conseguono (si veda l’altro articolo in pagina).
Un ulteriore profilo, riguarda la tempistica di perfezionamento dell’iscrizione. L’articolo 34, comma 12, del Dm 106/2020 stabilisce che, qualora la procedura si concluda nel periodo d’imposta successivo all’autorizzazione della Commissione europea (rectius dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025) la qualifica di ente del Terzo settore si considera acquisita – in caso di esito positivo – a decorrere dall’inizio di tale periodo d’imposta. La retrodatazione dell’effetto è, quindi, collegata non tanto alla data di presentazione dell’istanza, ma al momento in cui l’iscrizione viene effettivamente perfezionata. In questa prospettiva, pertanto, occorrerà coordinare la presentazione della domanda con la durata dell’esercizio dell’ente e con il prevedibile tempo di conclusione dell’istruttoria. Per gli enti la cui iscrizione al Registro nazionale si perfezioni entro il 2025, infatti, potremmo trovarci nella situazione in cui la cancellazione dall’Anagrafe Onlus comporti l’impossibilità, dal momento del perfezionarsi dell’iscrizione, di non poter più fruire del regime di decommercializzazione dell’articolo 150 Tuir. Quindi per una frazione di esercizio, con riferimento alla qualificazione delle attività commerciali, tali realtà potrebbero trovarsi ad applicare le disposizioni ordinarie del Tuir. E proprio per allineare gli effetti fiscali alle tempistiche di iscrizione, occorrerà prestare attenzione alle modifiche statutarie, prevedendo una clausola che rinvii gli effetti fiscali al venir meno del regime Onlus. Per le realtà che verranno iscritte al Registro nazionale nel 2026, invece, opera la retroefficacia prevista dall’articolo 34 del Dm 106/2020, con applicazione delle disposizioni del Codice del Terzo settore dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e mantenimento del regime fiscale Onlus per l’intero periodo d’imposta precedente.