Dal Sole24Ore.
La composizione negoziata può dirsi effettivamente efficace solo a condizione che i contratti strategici – in particolare quelli di fornitura – restino attivi e siano eseguiti alle condizioni originariamente pattuite. La stabilità di questi rapporti è un presupposto imprescindibile per l’attuazione dello strumento e, più in generale, per la prosecuzione dell’attività aziendale nella fase del tentativo di risanamento.
Il divieto per i creditori
Il legislatore, consapevole di questa esigenza, ha previsto all’articolo 18, comma 5, del Codice della crisi una misura protettiva specifica: ai creditori è vietato risolvere, sospendere o modificare unilateralmente i contratti in corso, in senso peggiorativo, in ragione del solo accesso alla composizione negoziata o per inadempimenti pregressi.
Tuttavia, l’esperienza concreta restituisce scenari sensibilmente differenti. Non di rado accade che, immediatamente dopo l’apertura della composizione negoziata, alcuni fornitori – pur soggetti all’efficacia della misura protettiva – inizino a pretendere condizioni più gravose (anzitutto, il pagamento anticipato), o si astengano del tutto dal proseguire le forniture. Questi comportamenti, oltre a determinare un aggravamento delle già complesse condizioni finanziarie dell’impresa, possono comprometterne irrimediabilmente la continuità e le prospettive di risanamento.
In questo contesto, si impone una riflessione sugli strumenti effettivamente disponibili per garantire il rispetto delle misure protettive. L’eventuale minaccia di ricorso ad azioni risarcitorie o a contestazioni fondate sulla violazione dei doveri di correttezza e buona fede è spesso inefficace, anche perché i risultati giungerebbero fuori tempo massimo. Occorre, dunque, interrogarsi se l’ordinamento offra soluzioni alternative utili a fornire una risposta tempestiva e coerente rispetto a queste violazioni.
Lo strumento dell’astreinte
In questa prospettiva, l’articolo 614-bis del Codice di procedura civile, che disciplina le cosiddette astreintes, appare suscettibile di valorizzazione.
È una misura di coercizione indiretta, con la quale il giudice può determinare – su istanza di parte – una somma di denaro dovuta per ciascun giorno di ritardo o per ogni singola violazione dell’ordine impartito, quando l’oggetto dell’obbligazione non consista nel pagamento di una somma.
L’istituto è stato già applicato in sede cautelare. Con ordinanza del 6 giugno 2024, il Tribunale di Bologna ha disposto il ripristino di alcune linee di credito bancarie sospese, prevedendo contestualmente una penale coercitiva giornaliera.