corte dei conti: è solo il revisore a redigere la relazione sui conti degli agenti contabili negli enti locali


Da NT-Norme&Tributi

La nota interpretativa della Sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna del 2 dicembre 2025 chiarisce, in merito ai “soggetti abilitati” alla redazione della relazione degli organi di controllo interno (art. 139, comma 2, D.lgs. 174/2016), quanto segue:

  • In mancanza di indicazioni esplicite nel regolamento dell’ente, la redazione della relazione può essere attribuita al Collegio dei revisori oppure, se previsto dall’assetto dell’ente, al revisore unico. Questo chiarimento ricondurrà quindi l’onere della relazione nell’ambito delle funzioni dei soggetti deputati al controllo interno.
  • La nota ricorda inoltre il ruolo dell’amministrazione nell’individuare il responsabile del procedimento per la trasmissione dei conti: tale responsabile, dopo le verifiche di competenza, deposita il conto e la relazione presso la Sezione territoriale competente nei termini previsti (richiamo operativo alle modalità di presentazione).
  • Si tratta di un chiarimento rilevante per evitare interpretazioni difformi tra enti e ribadire che l’attività rientra nelle funzioni di vigilanza sulla regolarità contabile/finanziaria già attribuite ai revisori.

La versione integrale della nota interpretativa della Corte dei Conti è scaricabile direttamente dal sito istituzionale.

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