Pagamenti PA ai professionisti: compensazioni forzose in presenza di debiti fiscali


Dal Sole24Ore.

Gli onorari dei professionisti pagati da un ente pubblico dal 15 giugno 2026 sono a rischio, se il beneficiario ha debiti verso l’agente della riscossione. Scatterà infatti una sorta di “compensazione” forzosa con l’onorario maturato, rispetto alla quale non sembra che il lavoratore autonomo possa, nell’immediato, eccepire qualcosa (ad esempio, l’omessa notifica della cartella di pagamento).

È l’effetto della novità introdotta dalla legge di Bilancio 2026 (legge 199/2025) che, con l’articolo 1, comma 725, ha inserito un nuovo comma all’interno dell’articolo 48-bis del Dpr 602/1973, che riguarda unicamente i professionisti e che avrà efficacia a decorrere dai pagamenti effettuati dal 15 giugno 2026.

La disciplina

In proposito, occorre ricordare che l’agente della riscossione, in base agli articoli 72-bis e seguenti del Dpr 602/1973, ha il potere di disporre il pignoramento presso terzi, senza rivolgersi al giudice ordinario. A tale scopo, è sufficiente notificare al terzo, debitore del soggetto iscritto a ruolo, l’ordine di pagare le somme dovute direttamente all’agente della riscossione. Nella procedura ordinaria (articoli 543 e seguenti del Codice di procedura civile) occorre invece notificare al terzo un atto di citazione davanti al giudice che poi, se del caso, dispone l’assegnazione del credito o del bene in favore del creditore pignoratizio.

L’atto di pignoramento contiene l’ordine di pagare le somme dovute entro 60 giorni. Decorso inutilmente questo termine, l’atto perde efficacia e bisogna avviare la procedura giudiziale ordinaria (si veda Cassazione, 28520/2025).

Il pignoramento presso terzi può riguardare, ad esempio, il conto bancario, il canone di locazione o anche, per l’appunto, i crediti vantati a qualsiasi titolo dal debitore dell’agente della riscossione.

Per facilitare questa forma di recupero, la disciplina originaria dell’articolo 48-bis del Dpr 602/1973 ha previsto che, qualora una pubblica amministrazione paghi a qualsiasi titolo somme maggiori di 5.000 euro, deve effettuare una segnalazione al sistema informativo dell’agenzia delle Entrate-Riscossione, per verificare se il beneficiario del pagamento ha debiti verso l’agente della riscossione, almeno pari a 5.000 euro. A questo scopo, rilevano debiti di qualsiasi natura – tributari e non – quali ad esempio le multe stradali. Deve però trattarsi di debiti scaduti. Questo significa che se c’è una procedura di rateazione ordinaria in corso oppure una rottamazione, le somme in questione non determinano alcun pregiudizio per il debitore.

In caso di riscontro con esito positivo, l’ente pubblico deve sospendere il pagamento per 60 giorni, al fine di consentire all’agente della riscossione di notificare il pignoramento presso terzi.

Previous legge di bilancio: tutte le novità per i revisori egali degli enti locali
Next MEF: come chiedere chiarimenti sui crediti formativi