Nella riforma della Corte dei Conti controlli preventivi di legittimità sugli appalti pubblici per lavori, forniture e servizi sopra la soglia UE


Da Federprofessioni.

La legge di riforma della Corte dei Conti (Legge 1/2026, che modifica e integra la legge 20/1994) interviene in modo significativo sui controlli preventivi di legittimità relativi agli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture sopra le soglie UE. Ecco ciò che stabilisce in relazione ai controlli preventivi sulle aggiudicazioni:

Estensione del controllo preventivo di legittimità

  1. Tutti i contratti di appalti “sopra soglia UE” – cioè di importo superiore alle soglie di rilevanza comunitaria stabilite dall’Unione Europea (valori che per il 2026 sono fissati, ad esempio, a circa 5,4 milioni di euro per i lavori) – sono sottoposti al controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei Conti.
    • Questo supera la disciplina precedente, che limitava il controllo solo ad alcuni contratti statali o con regole meno chiare per servizi e forniture.
  2. Il controllo riguarda non solo i decreti di approvazione dei contratti ma anche le “aggiudicazioni” (definitive o provvisorie) e gli atti conclusivi delle procedure di affidamento che non prevedono una formale aggiudicazione (per esempio, in alcune forme semplificate).

Termini e “Silenzio-assenso”

  • La Corte ha un termine per pronunciarsi (in genere 30 giorni, prorogabili a 90).
  • Se la Corte non si pronuncia entro i termini, l’atto si considera “registrato” ai fini del controllo preventivo e questo esclude anche profili di responsabilità amministrativa o per colpa grave per chi ha adottato l’atto.

Facoltà ulteriori per enti territoriali

  • La riforma prevede anche una facoltà (non un obbligo) per Regioni, Province autonome ed enti locali, previa norma di legge o statuto e il parere della Corte, di sottoporre anch’essi al controllo preventivo i provvedimenti di aggiudicazione sopra soglia relativi ai loro contratti.

In sintesi il Controllo preventivo risulta obbligatorio su tutti gli appalti pubblici sopra la soglia UE, includendo anche le aggiudicazioni provvisorie e atti senza aggiudicazione formale.

Le soglie UE

Attualmente le soglie UE attuali (2026-2027) che determinano quando si applicano le regole comunitarie sugli appalti pubblici e, quindi, quando scattano anche gli obblighi di pubblicazione, trasparenza e – ai fini della riforma della Corte dei Conti – i controlli preventivi delle aggiudicazioni sono le seguenti:

Settori ordinari (Direttiva 2014/24/UE) – appalti “classici”

(soglie espresse escluse IVA)
🔹 Appalti di lavori pubblici: € 5.404.000
🔹 Forniture e servizi – autorità governative centrali: € 140.000
🔹 Forniture e servizi – autorità sub-centrali e altri enti pubblici: € 216.000
🔹 Servizi sociali e altri servizi specifici (c.d. “regime light touch”): € 750.000

Settori speciali (Direttiva 2014/25/UE) – utilities

🔹 Lavori: € 5.404.000
🔹 Forniture e servizi: € 432.000

📌 Concessioni (Direttiva 2014/23/UE)

🔹 Concessioni di lavori o servizi: € 5.404.000

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