Da Euroconferencenews.it
Nel supplemento ordinario n. 42/L alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 301 del 30 dicembre 2025, è stata pubblicata la Legge n. 199/2025, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028».
Di rilevante interesse appare l’intervento legislativo riferito alla tassazione dei dividendi, con particolare rilevanza ai requisiti di accesso al “regime di parziale esclusione”.
Le recenti novità pongono infatti precisi limiti per l’accesso al c.d. regime di parziale esclusione da tassazione (nel tempo fissato nella misura pari al 41,86% per i soggetti IRPEF e del 95% per i soggetti IRES).
Le nuove disposizioni, previste dall’art. 1, commi 51–55, Legge di bilancio 2026, si applicano alle distribuzioni di utili, delle riserve e degli altri fondi, deliberate a decorrere dal 1° gennaio 2026.
In estrema sintesi, viene definitivamente abbandonato il precedente “regime generalizzato di parziale esenzione da tassazione” in capo alla società percipiente degli utili distribuiti, introdotto nel nostro ordinamento giuridico con il precipuo scopo di evitare fenomeni di doppia imposizione.
Il regime di esenzione, pari al 95% degli utili percepiti, viene confermato se la società che percepisce i redditi da partecipazione detiene in un’altra impresa una partecipazione:
- in misura non inferiore al 5% del capitale della società che distribuisce gli utili (rilevando, a tal fine, anche il c.d. effetto demoltiplicativo derivante dalle partecipazioni detenute – indirettamente – tramite società controllate);
- ovvero di importo pari o superiore a 500.000 euro.
Le novità riguardano anche i dividendi di provenienza estera.
Simmetricamente, all’art. 89, TUIR, dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2.1. L’esclusione di cui al comma 2 si applica agli utili relativi: a) a una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 5 per cento o di valore fiscale non inferiore a 500.000 euro; ai fini della determinazione della soglia del 5 per cento, si considerano anche le partecipazioni detenute indirettamente all’interno dello stesso gruppo, intendendo per tale quello costituito da soggetti tra i quali sussiste il rapporto di controllo ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, numero 1), e secondo comma, del codice civile, tenendo conto dell’eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa di controllo; b) ai contratti di cui all’articolo 109, comma 9, lettera b), di valore fiscale non inferiore a 500.000 euro».
Le modifiche interessano anche l’art. 59, TUIR, prevedendo che gli utili relativi alla partecipazione al capitale o al patrimonio delle società concorrono, per le imprese individuali e le società di persone, alla formazione del reddito d’impresa, nella misura del 58,14% del loro ammontare, a condizione che il soggetto che percepisce i redditi detenga:
- almeno al 5% del capitale della società che distribuisce gli utili (rilevando, anche in questa circostanza, il citato “effetto demoltiplicativo” derivante dalle partecipazioni detenute – indirettamente – tramite società controllate);
- una partecipazione uguale o superiore a 500.000 euro.
Sul punto, infatti, l’art 59, comma 1, è sostituito dai seguenti: «1. Gli utili relativi alla partecipazione al capitale o al patrimonio delle società e degli enti di cui all’articolo 73, nonché quelli relativi ai titoli e agli strumenti finanziari di cui all’articolo 44, comma 2, lettera a), e le remunerazioni relative ai contratti di cui all’articolo 109, comma 9, lettera b), concorrono per l’intero ammontare alla formazione del reddito complessivo dell’esercizio in cui sono percepiti, ad eccezione di quelli di cui al comma 1-bis del presente articolo, che concorrono a formare il reddito dell’esercizio nella misura del 58,14 per cento. Si applica l’articolo 47, per quanto non diversamente previsto dal primo periodo. 1-bis. L’esclusione di cui al comma 1 si applica agli utili relativi: a) a una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 5 per cento o di valore fiscale non inferiore a 500.000 euro; ai fini della determinazione della soglia del 5 per cento, si considerano anche le partecipazioni detenute indirettamente all’interno dello stesso gruppo, intendendo per tale quello costituito da soggetti tra i quali sussiste il rapporto di controllo ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, numero 1), e secondo comma, del codice civile, tenendo conto dell’eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa di controllo; b) ai titoli e agli strumenti finanziari di cui all’articolo 44, comma 2, lettera a), e ai contratti di cui all’articolo 109, comma 9, lettera b), di valore fiscale non inferiore a 500.000 euro».
Il medesimo trattamento è applicabile anche alle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni che godono del peculiare “regime di esenzione PEX” ex art. 87, TUIR.
Anche in questo caso, per espressa disposizione normativa, all’art. 87, TUIR, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1.1. L’esenzione di cui al comma 1 si applica esclusivamente alle plusvalenze realizzate in relazione a una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 5 per cento o di valore fiscale non inferiore a 500.000 euro; ai fini della determinazione della soglia del 5 per cento, si considerano anche le partecipazioni detenute indirettamente all’interno dello stesso gruppo, intendendo per tale quello costituito da soggetti tra i quali sussiste il rapporto di controllo ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, numero 1), e secondo comma, del codice civile, tenendo conto dell’eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa di controllo».