Da Euroconferencenews.
A distanza di oltre 9 mesi dall’approvazione della storica riforma dell’art. 2407, c.c., in materia di responsabilità civile dei sindaci, permangono ancora alcuni significativi punti dubbi e posizioni interpretative tutt’altro che concordanti in dottrina, anche rispetto a aspetti non secondari. La nuova norma, come noto, in estrema sintesi introduce un limite quantitativo alla responsabilità dei componenti dei collegi sindacali e del sindaco unico di S.r.l., anche quando incaricati della revisione legale, basata sull’applicazione di multipli agli onorari percepiti in ragione dell’incarico e modifica, inoltre, i termini di prescrizione per l’esperimento dell’azione di responsabilità nei loro confronti.
Un primo tema, osservato anche da Assonime nella propria circolare n. 18/2025, riguarda la non sistematicità dell’assetto normativo che risulta dalla riforma in commento, in quanto i limiti alla responsabilità civile di cui all’art. 2407, c.c., non si estendono a altre figure che svolgono, come i sindaci, delle funzioni di controllo. Valga per tutti l’esempio eclatante del revisore, a cui si aggiunge quello degli amministratori non esecutivi e a maggior ragione degli amministratori indipendenti nelle società quotate o vigilate, come pure i membri del consiglio di sorveglianza nel sistema dualistico e del comitato per il controllo nel sistema monistico.
Con riguardo alla anomalia del revisore legale, è in itinere un intervento legislativo – il DDL n. 1426/2025 – che dovrebbe modificare il D.Lgs. n. 39/2010 e:
- introdurre un limite alla responsabilità civile del revisore, simile a quella del sindaco e quindi basato su multipli degli onorari, sebbene di diversa misura;
- prevedere che le nuove regole dei multipli (quelle già vigenti per i sindaci e quelle che dovrebbero essere approvate per il revisore se il Disegno di Legge sarà tramutato in Legge dello Stato) hanno efficacia retroattiva e si applicano quindi anche ai giudizi pendenti, un aspetto sul quale, invece, la giurisprudenza si sta orientando prevalentemente in una diversa direzione.
Un secondo aspetto, molto delicato, riguarda il rapporto con la pregressa responsabilità solidale e concorrente dei sindaci con gli amministratori, a cui proprio la riforma si prefissava di rimediare. Al riguardo, sia il testo normativo che la relazione di accompagnamento ai Disegni di Legge si indirizzano in questa direzione e, quindi, nel senso di volere ovviare a quell’eccessivo rigore con cui la giurisprudenza aveva applicato la responsabilità concorrente dei sindaci con gli amministratori. Va tuttavia osservato come la dottrina non sia pienamente allineata in merito al delicato tema in oggetto. Secondo un primo orientamento, poiché il testo novellato dell’art. 2407, c.c., ha visto l’eliminazione del richiamo alla responsabilità solidale per i fatti e le omissioni degli amministratori, ne deriverebbe che questa non sussisterebbe mai per i sindaci, e non solo per le condotte colpose bensì anche per quelle dolose. Un secondo orientamento, invece, vede ancora sussistere la responsabilità solidale dei sindaci in forza del generale art. 2055, c.c., in ragione del quale se più soggetti hanno contribuito a produrre un evento dannoso, essi rispondono solidalmente del danno procurato; sicché, i sindaci risponderebbero con gli amministratori in caso di omessa vigilanza, addirittura anche ove questa fosse solo colposa trovando, in questo caso, solo la limitazione quantitativa dei cui all’art. 2407, c.c..
Come sopra accennato, in verità, la Relazione illustrativa della riforma dava atto che «l’orientamento della giurisprudenza è stato quello di un nesso causale automatico, presunto, senza verificare gli effettivi poteri in capo ai sindaci idonei ad impedire l’evento» e che tale situazione osservata nella realtà ha determinato «un rigore che, nei fatti, finisce, talvolta, per tradursi nell’imputazione ai sindaci di una responsabilità da posizione, di tipo oggettivo, sganciata da qualunque valutazione delle peculiarità del caso concreto». Ebbene, le espressioni molto chiare e puntuali della Relazione illustrativa dovrebbero quindi far propendere per un netto sganciamento della posizione del sindaco rispetto a quella dell’amministratore circa i rispettivi profili di responsabilità.
Infine, un accenno al controverso tema della decorrenza della riforma e quindi dell’applicazione dei limiti alla responsabilità dei sindaci. L’orientamento della giurisprudenza sembra indirizzarsi in modo prevalente per la irretroattività dei limiti quantitativi introdotti dalla nuova disciplina. L’avversità per un’applicazione retroattiva dei limiti sarebbe motivata dal fatto di evitare di incidere in peius sulla soddisfazione dei diritti risarcitori valutati in origine in base al patrimonio del danneggiato e in attesa solo di essere accertati giudizialmente. Inoltre, la tesi della irretroattività della riforma si informa anche alla mancanza di una espressa disposizione transitoria, in conseguenza della quale troverebbe applicazione il principio generale di cui all’art. 11 delle preleggi.
Dall’altra parte si pone, invece, la tesi della retroattività della norma e quindi della sua applicabilità anche ai fatti posti in essere prima del 12 aprile 2025 (data di entrata in vigore della riforma) in quanto si tratterebbe di una disposizione di contento essenzialmente “procedimentale” o, meglio, diretta a fornire al giudice un criterio di quantificazione del danno, senza, quindi, incidere sulla sussistenza del diritto al risarcimento.