Da Lentepubblica.it
l delicato equilibrio tra le prerogative del Fisco e il diritto alla riservatezza dei cittadini è stato per lungo tempo sbilanciato a favore delle esigenze economiche dello Stato.
Nel nostro Paese, infatti, l’Amministrazione finanziaria può accedere facilmente ai conti correnti dei contribuenti, spesso senza che questi ultimi abbiano strumenti efficaci per opporsi all’esposizione di dati sensibili.
Questa prassi si è scontrata però con i principi sovranazionali allorquando due cittadini, Ferrieri e Bonassisa, sono stati informati dai propri istituti di credito che l’Agenzia delle Entrate aveva richiesto la trasmissione integrale di ogni movimento bancario relativo a diversi anni d’imposta. Basandosi sui D.P.R. 600/1973 e 633/1972, il Fisco agiva con un’autorizzazione di natura amministrativa, dando il via a una vicenda legale culminata nella sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU) dell’8 gennaio 2026.
Il Fisco e la privacy dei conti
La decisione della CEDU non mette in discussione la legittimità della lotta all’evasione, ma colpisce le modalità con cui il Fisco italiano raccoglie le prove. Il punto di partenza è il riconoscimento che i dati bancari, pur essendo di natura finanziaria, rientrano a pieno titolo nel concetto di dati personali e, quindi, di “vita privata” tutelato dall’art. 8 della Convenzione Europea – Diritto al rispetto della vita privata e familiare.
Analizzando un estratto conto, infatti, è possibile ricostruire le abitudini quotidiane, le relazioni personali, le scelte professionali e persino i dettagli più intimi di un individuo. Di conseguenza, ogni accesso non adeguatamente protetto da garanzie legali si trasforma in un’interferenza abusiva nella sfera personale.
Una normativa carente sotto il profilo della precisione
Il punto cardine della pronuncia risiede nella scarsa “qualità” della normativa italiana. Secondo la Corte, una legge che autorizza l’accesso ai conti deve essere prevedibile e delimitare chiaramente i poteri del Fisco. In Italia, invece, l’Amministrazione può attivare indagini finanziarie sulla base di formule generiche, senza dover motivare obbligatoriamente l’autorizzazione rilasciata dai propri dirigenti.
L’assenza di un onere di motivazione impedisce di verificare se l’indagine sia realmente necessaria o se si tratti di una misura sproporzionata e puramente esplorativa, priva di un reale indizio di irregolarità. Le circolari dell’Agenzia delle Entrate citate dal Governo italiano per difendere la prassi sono state ritenute insufficienti, poiché non hanno forza vincolante né garantiscono la trasparenza necessaria a impedire controlli del tutto arbitrari.
Il paradosso del controllo tardivo
Un’ulteriore criticità sollevata dai giudici di Strasburgo riguarda la totale assenza di tutele procedurali immediate. In un sistema che non prevede un’autorizzazione preventiva da parte di un giudice, risulta essenziale poter contestare la misura in tempi brevi. Nel nostro ordinamento, al contrario, l’acquisizione dei dati avviene ad insaputa del contribuente, il quale può difendersi solo impugnando l’avviso di accertamento finale che spesso arriva dopo anni.
Questo ritardo rende il controllo giudiziario inefficace. Il diritto alla privacy risulta violato nel momento dell’accesso e nessuna contestazione tardiva può sanare una lesione della riservatezza già avvenuta e non più rimediabile. Nemmeno il ricorso al Garante del contribuente si considera un rimedio valido, data la natura non vincolante dei suoi provvedimenti.
Nuovi scenari operativi per la difesa del contribuente
Sebbene questa sentenza non porti all’annullamento automatico degli accertamenti in corso, essa impone un importante cambio di rotta nella gestione del contenzioso e delle verifiche. Per chi si trova coinvolto in un’indagine finanziaria, diventa essenziale agire d’anticipo senza dover attendere l’atto impositivo.
È necessario richiedere la massima tracciabilità dei dati acquisiti, conservare ogni comunicazione bancaria e, soprattutto, i documenti giustificativi di ciascuna operazione (come prestiti familiari, rimborsi o disinvestimenti). La logica della CEDU si salda con i principi di minimizzazione e proporzionalità del GDPR, offrendo nuove leve per contestare indagini che appaiano eccessive rispetto alle reali necessità di controllo fiscale.