Dal Sole24ore.
Non è retroattiva la riforma della responsabilità dei sindaci delle società per azioni . Lo chiarisce, intervenendo per la prima volta sul punto (che ha visto peraltro letture diametralmente opposte da parte dei giudici di merito), la Cassazione con la sentenza 1392 della prima sezione civile depositata ieri. La riforma, con la legge 35 del 2025, ha riscritto in parte l’articolo 2407 del Codice civile, introducendo nuovi limiti ai risarcimenti dovuti dai sindaci, rendendo di fatto meno rischiosa sul piano patrimoniale l’assunzione dell’incarico.
Quanto al tema della possibile applicazione anche per fatti verificatisi prima del 12 aprile 2025 data di entrata in vigore delle novità la Cassazione abbassa la saracinesca. Ancorandosi ai precedenti della Corte costituzionale , la sentenza sottolinea come in linea di principio, al legislatore non è vietata la possibilità di emanare norme retroattive o a portata retroattiva, sia innovative che di interpretazione autentica, ma è tuttavia necessario che questa scelta normativa trovi adeguata giustificazione innanzitutto sul piano della ragionevolezza attraverso un bilanciamento tra le ragioni che ne hanno motivato la previsione e i valori, costituzionalmente tutelati, potenzialmente compromessi dall’efficacia per il passato.
Principio generale di ragionevolezza che si poi riflette nel divieto di introdurre ingiustificate disparità di trattamento, nella tutela dell’affidamento legittimamente sorto come principio cardine dello Stato di diritto, nella coerenza e certezza dell’ordinamento giuridico, nel rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario.
Principi che sarebbero sacrificati da un’applicazione ai giudizi in corso. Infatti, avverte la Cassazione, questa conclusione finirebbe per provocare una irrimediabile lesione innanzitutto alla parità di trattamento tra amministratori e sindaci che la precedente versione della norma, in ipotesi di responsabilità solidale degli stessi in conseguenza del concorso di questi ultimi alla mala gestio dei primi, senz’altro garantiva, coerentemente, del resto, con il principio generale previsto dall’articolo 2055 del Codice civile.
Inoltre, sarebbe compressa la legittima aspettativa della società (e dei creditori) danneggiati (e, in caso di fallimento, del curatore) «a far valere la piena e completa responsabilità, almeno nei rapporti esterni, sia degli uni, sia degli altri e, dunque, di ottenere tanto dagli amministratori, quanto dei sindaci che abbiano concorso nell’inadempimento o nell’illecito degli stessi, un risarcimento corrispondente all’unico pregiudizio arrecato al patrimonio sociale».
Infine, sarebbe danneggiata anche la prerogativa-funzione del giudice di procedere, nell’esercizio della giurisdizione civile, «non solo all’accertamento dell’an del diritto risarcitorio azionato in giudizio dal danneggiato ma anche, quale necessario e imprescindibile completamento della tutela invocata, alla determinazione, secondo il suo prudente apprezzamento, dell’intero pregiudizio risarcibile».
Infine corrobora questa conclusione anche la previsione sul termine di cinque anni per l’azione di responsabilità, previsto a fare data dal deposito della relazione sull’esercizio in cui il danno si è verificato e quindi quello relativo al 2024.