terzo settore: modifiche al deposito presso il runts e abilitazione ad intermediari


Nella seduta del 29 dicembre u.s. la Conferenza Stato Regioni ha sancito l’Intesa sullo schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, recante modifiche al decreto ministeriale 15 settembre 2020, n. 106, attuativo dell’articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore).

Link alla Seduta

A seguito dei successivi passaggi, presumibilmente formali, il provvedimento dovrebbe essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale entro il mese di febbraio p.v.

Tra le novità che si segnalano, l’espressa possibilità di individuare un soggetto delegato al deposito degli atti degli Enti del Terzo Settore presso il RUNTS.

Specificatamente all’articolo 14 dello Schema di decreto.

Infatti, con lart. 14 il legislatore rende espresso che il deposito degli atti al RUNTS può essere effettuato da un delegato del rappresentante legale, senza alcun obbligo di iscrizione ad ordini o albi professionali.

La novità non è solo formale, ma sostanziale:

  • la possibilità di deposito da parte di un delegato è ora espressamente prevista nell’articolo che disciplina il deposito;
  • non c’è alcun riferimento ad ordini o albi professionali,
  • esclude qualunque riserva professionale;
  • elimina ambiguità interpretative.

Conclusione giuridica certa
Con l’entrata in vigore dello schermo di decreto in parola, gli atti al RUNTS possono essere depositati anche da soggetti NON iscritti ad ordini o albi, se delegati dal rappresentante legale dell’ETS.

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