Responsabilità in materia di responsabilità amministrativo-contabile e ruolo della Corte dei Conti: un vademecum dell’anci


Da Lentepubblica.

Con l’entrata in vigore, lo scorso 22 gennaio 2026, della Legge n. 1 del 7 gennaio 2026, il legislatore ha avviato una delle riforme più profonde degli ultimi decenni in materia di responsabilità amministrativo-contabile e di funzioni della Corte dei Conti.


Il provvedimento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4, incide in modo significativo sul rapporto tra amministrazioni pubbliche, dirigenti, amministratori locali e organi di controllo, introducendo nuove regole pensate per superare la cosiddetta “burocrazia difensiva” senza indebolire le tutele dell’interesse pubblico.

La riforma nasce in continuità con le misure emergenziali adottate durante la fase post-pandemica, ma segna un cambio di passo strutturale: non più deroghe temporanee, bensì un nuovo assetto stabile della responsabilità erariale e dei poteri di vigilanza della magistratura contabile.

Per illustrare tutte le novità introdotte dalla Riforma l’Anci, Associazione Nazionale Comuni Italiani, ha elaborato e diffuso una nota di approfondimento che affronta in modo sistematico la normativa revisionata.

Dalla stagione emergenziale a una riforma strutturale

Negli anni successivi all’emergenza Covid-19, il legislatore aveva scelto di limitare la responsabilità amministrativa ai soli casi di dolo, escludendo la colpa grave per evitare che il timore di sanzioni paralizzasse l’azione pubblica. Una scelta temporanea, più volte prorogata fino al 31 dicembre 2025, che la Corte costituzionale ha ritenuto legittima proprio in virtù della sua eccezionalità.

Con la nuova legge, quel modello transitorio lascia spazio a una riforma organica, che prova a bilanciare due esigenze opposte: da un lato, garantire efficienza, rapidità e capacità decisionale; dall’altro, preservare il ruolo deterrente della responsabilità amministrativa a tutela delle finanze pubbliche.

La nuova definizione di colpa grave

Uno degli interventi più rilevanti riguarda la tipizzazione della colpa grave, fino a oggi affidata in larga parte all’interpretazione giurisprudenziale. La legge introduce criteri precisi, individuando come colpa grave solo comportamenti caratterizzati da violazioni evidenti e non giustificabili.

Rientrano in questa categoria, ad esempio:

  • la violazione manifesta di norme giuridiche chiare;
  • la distorsione dei fatti;
  • l’affermazione o la negazione di circostanze smentite in modo inequivocabile dagli atti del procedimento.

Al contrario, non costituisce colpa grave l’aver agito facendo riferimento a orientamenti giurisprudenziali prevalenti o a pareri delle autorità competenti, rafforzando così la tutela di chi opera in contesti normativi complessi o incerti.

Accordi, mediazioni e fisco: meno rischio per chi chiude il contenzioso

Un altro punto di svolta riguarda gli istituti deflativi del contenzioso, come conciliazioni, mediazioni e transazioni fiscali. In questi casi, la responsabilità amministrativa viene limitata esclusivamente al dolo, escludendo del tutto la colpa grave.

La scelta è coerente con l’obiettivo di favorire soluzioni rapide e collaborative, soprattutto in ambito tributario, riducendo il carico giudiziario e incentivando comportamenti orientati alla compliance piuttosto che allo scontro giudiziario.

Danno erariale e potere riduttivo: nuovi criteri per i giudici contabili

La riforma interviene anche sul tema della quantificazione del danno, introducendo criteri più equilibrati. Nel valutare l’entità del pregiudizio, i giudici dovranno considerare:

  • l’eventuale concorso dell’amministrazione nella produzione del danno;
  • i benefici comunque ottenuti dalla collettività o dall’ente interessato.

Viene inoltre rafforzato il cosiddetto potere riduttivo, che diventa in molti casi un obbligo. Salvo le ipotesi di dolo o arricchimento illecito, l’addebito non potrà superare determinate soglie, sia in percentuale rispetto al danno accertato, sia in rapporto alla retribuzione percepita dal responsabile.

Sanzioni, assicurazioni e nuovi obblighi

Accanto a un sistema più proporzionato, la legge introduce anche strumenti sanzionatori mirati. Nei casi più gravi, la Corte dei Conti potrà disporre la sospensione dalla gestione di risorse pubbliche fino a tre anni, con contestuale avvio di procedimenti disciplinari interni.

Di grande impatto è inoltre l’introduzione dell’obbligo di copertura assicurativa per chiunque gestisca risorse pubbliche ed è soggetto alla giurisdizione contabile. L’obiettivo è garantire il risarcimento dei danni patrimoniali indipendentemente dalla situazione economica del singolo agente, una previsione che coinvolge anche amministratori locali con funzioni gestionali, soprattutto nei Comuni di minori dimensioni.

Tutela degli organi politici e presunzione di buona fede

La legge chiarisce e rafforza la posizione degli organi politici, stabilendo una presunzione di buona fede quando le decisioni adottate si basano su atti istruiti e validati dagli uffici tecnici e amministrativi. In assenza di segnali contrari o di dolo, la responsabilità resta confinata ai soggetti che hanno materialmente espresso voto favorevole o adottato l’atto.

Prescrizione e certezza dei tempi

Importanti novità arrivano anche sul fronte della prescrizione, che viene fissata in modo chiaro a cinque anni dalla commissione del fatto dannoso, indipendentemente dal momento in cui il danno viene scoperto. Solo in caso di occultamento doloso il termine decorre dalla scoperta, rafforzando la certezza giuridica per amministratori e dipendenti pubblici.

PNRR, controlli e consulenza: più supporto agli enti locali

Particolare attenzione è riservata agli interventi legati al PNRR e al Piano nazionale complementare. Gli enti locali potranno, a determinate condizioni, sottoporre volontariamente alcuni atti al controllo preventivo di legittimità, mentre si amplia l’attività consultiva della Corte dei Conti anche su casi concreti.

I pareri dovranno essere resi entro termini stringenti e, in caso di silenzio, varranno le soluzioni prospettate dall’amministrazione richiedente, con esclusione della colpa grave.

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