Estratto da Euroconferencenews.
Le irregolarità di bilancio sono quasi sempre collegate alla responsabilità degli amministratori verso la società (art. 2392, c.c.) e verso i terzi, creditori sociali (art. 2394, c.c.). È il caso, ad esempio, della distribuzione di utili fittizi o, come già evidenziato, della prosecuzione dell’attività in condizioni di dissesto o nell’aggravamento della crisi. Sotto il profilo penale, sono stati precisati i criteri distintivi tra errori di valutazione e false comunicazioni sociali: non tutte le violazioni tecniche si traducono in reato, poiché occorre provare la consapevole volontà di manipolare la rappresentazione della realtà economica, anche mediante l’esame del contesto complessivo e della sistematicità delle irregolarità.
Per quanto precede, il bilancio, essendo condizionato da stime, ossia da criteri valutativi, non potrà mai rappresentare un dato dal valore assoluto: stante, infatti, l’inevitabile margine di discrezionalità soggettiva, gli stessi valori, sottoposti ad analisi e procedure di rettifica, possono condurre a risultati anche significativamente divergenti. Tale difformità, peraltro, ove giustificata in nota integrativa (e/o nella relazione sulla gestione) mediante specifico riferimento alle ragioni che hanno indotto all’utilizzo di un determinato criterio di valutazione, segnatamente per le poste relative ai crediti, alle immobilizzazioni o ai conteziosi (in essere o potenziali), è da ritenersi fisiologica. Salvo dimostrare che le “deviazioni” non siano, in effetti, artificiose alterazioni dei dati (rectius: politiche di bilancio) finalizzate a fornire un’informativa ingannevole, tale da indurre in errore chi, a titolo diverso, si basa sul bilancio per ottenere informazioni sulla reale solidità dell’impresa esaminata. In sostanza, è onere dell’amministratore non solo motivare adeguatamente le ragioni sottostanti ai criteri di valutazione adottati, ma anche e soprattutto non derogare, in alcun modo, ai precetti forniti dai Principi contabili nazionali e – ove applicabili – internazionali.
Tale conclusione appare ancora più significativa ove si rifletta sul fatto che i Principi OIC contengono, in appendice, esempi e casi operativi che rappresentano una guida per un corretto trattamento contabile delle varie poste dello Stato patrimoniale e del Conto economico, le quali, per l’effetto, troveranno una corretta rappresentazione in bilancio. Dunque, sebbene il risultato di esercizio possa presentare margini di aleatorietà, essi devono essere ricondotti nell’alveo delle prescrizioni del Codice civile e dei più volte richiamati Principi contabili. Senza trascurare, altresì, l’impatto della normativa fiscale che può, a sua volta e caso per caso, condizionare l’utile o la perdita: tema, questo, che sarà esaminato con successiva trattazione.