enti locali: la perimetrazione della responsabilità ‘erariale’ per dipendenti e sindaci dopo la sua riforma


Da Lentepubblica.it

La responsabilità erariale rappresenta uno dei pilastri del sistema di tutela delle finanze pubbliche. Si tratta dell’obbligo, in capo ad amministratori e dipendenti pubblici, di risarcire l’amministrazione per i danni economici causati nell’esercizio delle proprie funzioni, quando il pregiudizio sia frutto di dolo o colpa grave. Per gli agenti contabili, la soglia può estendersi anche alla semplice negligenza.

Con l’entrata in vigore della Legge 7 gennaio 2026, n. 1, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 7 gennaio 2026 ed efficace dal 22 gennaio, il quadro normativo è stato profondamente rivisitato. Le modifiche riguardano la disciplina dell’azione di responsabilità davanti alla Corte dei conti, incidendo in modo significativo anche sull’operatività degli enti locali.

L’intervento legislativo si colloca nel solco del dibattito sulla cosiddetta “burocrazia difensiva”, già affrontato durante l’emergenza pandemica con il temporaneo restringimento della responsabilità ai soli casi di dolo. Ora il legislatore sceglie una riforma strutturale, con l’obiettivo dichiarato di bilanciare l’esigenza di deterrenza con la necessità di non paralizzare l’azione amministrativa.

Che cos’è la responsabilità erariale e quando scatta

La disciplina generale è contenuta nella Legge 14 gennaio 1994, n. 20, che definisce la responsabilità amministrativo-contabile come personale e limitata ai fatti e alle omissioni commessi con dolo o colpa grave. Il giudizio è affidato alla magistratura contabile, che valuta se la condotta del funzionario o dell’amministratore abbia provocato un danno patrimoniale all’ente.

Nel contesto dei Comuni e delle Province, il tema è particolarmente delicato: si pensi alla gestione di appalti, contributi, fondi europei o entrate tributarie. Ogni errore significativo può tradursi in un’azione di responsabilità.

La “tipizzazione” della colpa grave: un cambio di paradigma

Una delle innovazioni più rilevanti introdotte dalla Legge n. 1/2026 riguarda la definizione puntuale .Fino a oggi, la nozione era frutto soprattutto dell’elaborazione giurisprudenziale. La riforma interviene tipizzando i casi in cui essa ricorre. Costituisce colpa grave:

  • la violazione manifesta di norme giuridiche applicabili;
  • il travisamento dei fatti;
  • l’affermazione di circostanze smentite in modo incontestabile dagli atti;
  • la negazione di elementi chiaramente risultanti dal procedimento.

Non ogni errore, dunque, è automaticamente sanzionabile. La gravità deve emergere in modo evidente, tenendo conto della chiarezza della norma violata e dell’inescusabilità della condotta.

Elemento di rilievo per gli enti locali: non integra colpa grave l’atto adottato in conformità a orientamenti giurisprudenziali prevalenti o a pareri di autorità competenti. Si tratta di una previsione che rafforza la tutela del funzionario che agisce facendo affidamento su interpretazioni consolidate. della colpa grave.

Accordi conciliativi e transazioni fiscali: responsabilità limitata al dolo

La riforma interviene anche su un terreno sensibile per i Comuni: la gestione del contenzioso tributario.

Nel caso di accordi di mediazione, conciliazioni giudiziali, accertamenti con adesione o transazioni fiscali, la responsabilità per colpa grave viene esclusa. In queste ipotesi, il risarcimento potrà essere richiesto solo in presenza di dolo.

Per gli enti territoriali, che spesso utilizzano strumenti deflattivi per ridurre il contenzioso, la norma rappresenta un incentivo alla definizione bonaria delle controversie senza il timore di conseguenze personali sproporzionate.

Quantificazione del danno e potere riduttivo obbligatorio

Altro punto centrale riguarda la determinazione dell’importo da porre a carico del responsabile.

La legge introduce l’obbligo di considerare:

  • l’eventuale concorso dell’amministrazione danneggiata nella produzione del danno;
  • i vantaggi comunque conseguiti dall’ente o dalla collettività in relazione alla condotta oggetto di giudizio.

Si valorizza così il principio della compensatio lucri cum damno, che impone di sottrarre eventuali benefici al danno accertato.

Ma la novità più incisiva è l’obbligatorietà del potere riduttivo della Corte dei conti. Salvo i casi di dolo o arricchimento illecito, il giudice contabile deve limitare l’addebito:

  • a un massimo del 30% del danno accertato;
  • e comunque entro il doppio della retribuzione lorda annua del dipendente nell’anno di riferimento.

Per i dirigenti e funzionari degli enti locali si tratta di un tetto significativo, che introduce maggiore prevedibilità rispetto al passato.

Sanzioni accessorie e sospensione dalla gestione di risorse

Nei casi più gravi, la Corte può disporre la sospensione dalla gestione di risorse pubbliche per un periodo compreso tra sei mesi e tre anni.


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