Terzo settore: Sul sito dell’agenzia delle entrate la nuova disciplina fiscale. Ecco le novità


Da Cantiere Terzo settore.

È online sul sito dell’Agenzia delle entrate la versione definitiva dell’attesa circolare 1/E sulla disciplina fiscale degli enti del Terzo settore (Ets) iscritti al registro unico nazionale del Terzo settore (Runts), a firma del direttore dell’Agenzia, Vincenzo Carbone.

Dopo una breve consultazione aperta in cui sono state raccolte osservazioni e proposte di modifica/integrazione, è oggi a disposizione il documento definitivo che interviene sulle modalità di iscrizione al registro unico nazionale del Terzo settore (Runts) istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sui nuovi criteri di non commercialità delle attività di interesse generale svolte dagli enti e sulle disposizioni in materia di Iva.

La redazione di Cantiere terzo settore sta lavorando a una serie di materiali di approfondimento per spiegare i contenuti della circolare.

Per comprendere il nuovo impianto fiscale, l’invito è quello di consultare il primo modulo di “Elementi base di fiscalità – modulo 1” del percorso di auto formazione “La riforma fiscale per il Terzo settore dal 1° gennaio 2026”.

Di seguito alcune dei principali contenuti presenti nel documento estratti dal comunicato stampa dell’Agenzia delle entrate del 19 febbraio “Codice del Terzo settore, pronti i chiarimenti dell’Agenzia. Dalle regole per l’iscrizione al Registro unico nazionale al “test di non commercialità”: online la circolare-guida sulla nuova disciplina fiscale

Le modalità d’iscrizione al Runts – Con riferimento alle Onlus, il Codice del Terzo settore ha disposto l’abrogazione della relativa Anagrafe. Gli enti che erano iscritti all’Anagrafe delle Onlus allo scorso 31 dicembre e che intendono acquisire la qualifica di Enti del Terzo settore (Ets) devono presentare la domanda di iscrizione entro il 31 marzo 2026 allegando copia dell’atto costitutivo e dello statuto adeguato alle disposizioni del Codice, nonché degli ultimi due bilanci approvati. Se la domanda viene accolta, l’ente acquisisce, senza soluzione di continuità, la qualifica di Ets con decorrenza dall’inizio del periodo d’imposta (quindi dal 1° gennaio 2026 in caso di periodo d’imposta coincidente con l’anno solare).

Il test di non commercialità – Uno dei pilastri delle novità previste per il Terzo settore riguarda i criteri per stabilire se un’attività di interesse generale sia commerciale o meno ai fini Ires. Il principio base è che le attività sono considerate non commerciali se i corrispettivi non superano i costi effettivi. È comunque previsto un margine di tolleranza: l’attività resta infatti non commerciale anche se i ricavi non superano i costi di oltre il 6% per un massimo di tre periodi d’imposta consecutivi. Sul punto, il documento di prassi, che presenta diverse casistiche concrete, spiega che gli enti con proventi inferiori a 300mila euro possono valutare la non-commercialità in modo unitario sull’insieme delle attività svolte.

Nuovi regimi forfettari con soglia a 85mila euro – La circolare fornisce anche istruzioni dettagliate sui regimi di tassazione semplificata. In particolare, per le Organizzazioni di Volontariato e le Associazioni di Promozione Sociale entra in vigore il nuovo regime forfettario (Art. 86 Cts). Per poter accedere al regime agevolativo l’ente deve essere iscritto al Runts nella sezione speciale prevista per APS e OdV e nel periodo d’imposta precedente deve aver percepito ricavi, ragguagliati al periodo d’imposta, non superiori a 85mila euro. Il 2026 è il primo anno di applicazione del regime forfetario e, quindi, gli enti potranno decidere di accedervi qualora ritengano di conseguire, nel medesimo periodo d’imposta, proventi di natura commerciale per un ammontare non superiore a 85mila euro.

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