Da Norme&Tributi-Sole24Ore.
La riforma fiscale accelera sulle aggregazioni professionali: da giugno 2025 il conferimento dello studio in una società tra avvocati diventa fiscalmente neutro, con continuità dei valori e dell’avviamento. Si irrigidisce invece il concordato preventivo biennale, che vincola soci e strutture a scelte coerenti: si aderisce insieme o si resta fuori insieme. Con la rottamazione-quinquies restano esclusi i debiti verso Cassa Forense, mentre rientrano solo quelli previdenziali verso l’Inps. Novità anche per il regime forfetario, tra maggiore tracciabilità, correttivi sui rimborsi spese e conferma delle soglie di accesso. Infine, nel regime ordinario cambia la base imponibile, si supera il criterio dei soli “compensi percepiti” e si ridefiniscono rimborsi, deducibilità e contribuzione previdenziale. Il riepilogo delle novità, molto utile per i professionisti, è contenuto nella seconda edizione del Vademecum Fiscalità degli Avvocati, messo a punto da Cassa forense e Uncat, aggiornato alla riforma fiscale e alle circolari dell’Agenzia delle Entrate.
La “guida” (realizzata dai consiglieri Uncat Barbara Benazzi, Elio Cocorullo, Angelo Cuva, Raffaella D’Anna, Fabiola Del Torchio, Daniele Giacalone, Ida Pansini, Carlo Romano, Anita Russo, Silvia Siccardi, e i componenti della Commissione Studi di Cassa Forense) viene presentata oggi a Roma. Nel complesso, se da un lato la neutralità fiscale spinge verso le aggregazioni, dall’altro lato, il regime fiscale resta meno favorevole rispetto a quello individuale, soprattutto per chi può accedere al forfetario.
“Il rapporto Censis – spiega Maria Annunziata, Presidente di Cassa Forense – segnala come l’esercizio della professione in forma aggregata rappresenta una possibile strategia per attenuare le difficoltà della professione forense e incrementare la competitività. Tuttavia, il percorso verso l’integrazione trova oggi il principale ostacolo proprio nel sistema fiscale che rende più conveniente ai singoli professionisti esercitare in maniera individuale. Ci auguriamo che il Legislatore voglia intervenire al più presto su questa ingiustificata difformità di trattamento fiscale al fine di consentire lo sviluppo delle aggregazioni professionali che possono garantire una maggiore efficienza e qualità dei servizi resi agli utenti.”
Gianni Di Matteo, Presidente di Uncat: “L’anno scorso ci eravamo posti tre obiettivi: offrire un servizio utile ai colleghi, promuovere la compliance fiscale, sostenere un sistema equo. Quest’anno ne aggiungiamo un quarto, decisivo: aiutare i colleghi Avvocati a orientarsi nella riforma fiscale. Due aspetti meritano attenzione. Primo: i testi unici rappresentano finalmente una codificazione necessaria per orientarsi. Secondo: le nuove forme di aggregazione professionale valorizzano le specializzazioni. L’Avvocato tributarista può ora offrire servizi davvero competitivi attraverso l’aggregazione.
Mentre nelle conclusioni della Commissione Studi della Cassa si legge: “Con la pressione fiscale che ci attanaglia e l’aumento dei controlli, intervenire per ridurre il carico fiscale ed il rischio di accertamenti e di contenzioso tributario è di importanza fondamentale per gli Avvocati”.
Aggregazioni professionali Da giugno 2025 (art. 177-bis del Tuir, introdotto dal Dlgs 192/2024) il conferimento di uno studio professionale in una società tra avvocati (STA) è fiscalmente neutro, ossia non genera tassazione immediata. E questo vale anche per le STP in generale, le associazioni professionali, le società semplici tra professionisti e per le trasformazioni, fusioni, scissioni, trasferimenti mortis causa, trasferimenti gratuiti. Se nello studio è iscritto un avviamento, il valore fiscale si trasferisce alla società, che può continuare ad ammortizzarlo. In sostanza, viene confermata la continuità del medesimo complesso produttivo. Il conferimento dello studio in una STA, dunque, non trasferisce perdite pregresse; evita doppie imposizioni; non è considerato operazione elusiva. Per questa via, la riforma fiscale mira a favorire l’aggregazione.
Concordato preventivo biennale Il concordato preventivo biennale (CPB) si fa più rigido: si entra insieme, oppure si resta fuori insieme. Con il Decreto legislativo n. 81/2025 finiscono nel mirino operazioni come fusioni, scissioni, conferimenti (solo se di azienda o ramo d’azienda) e modifiche della compagine sociale. Inoltre, l’uscita dal CPB opera solo se aumenta il numero dei soci. È escluso dal CPB il professionista che dichiara redditi autonomi e partecipa a un’associazione o a una STP che non aderisce al concordato. E vale anche il contrario: l’associazione non può accedere se non aderiscono tutti i soci che dichiarano redditi autonomi.
Rottamazione quinquies: fuori i debiti con la Cassa forenseRispetto alla Rottamazione-quater sono esclusi i crediti delle Casse professionali. La misura riguarda infatti, per i debiti previdenziali, solo i contributi dovuti all’INPS. Il Governo ha però accolto un ordine del giorno volto a estendere la cosiddetta “rottamazione-quinquies” anche ai contributi dovuti alle Casse professionali, con particolare riferimento a Cassa Forense, secondo quanto riportato dal Movimento forense.
Adempimenti sospesi in caso di malattia
L’avvocato non rischia più sanzioni fiscali per scadenze saltate a causa di un grave problema di salute. La Legge di Bilancio 2022 ha introdotto una norma che sospende i termini degli adempimenti tributari quando il libero professionista è temporaneamente impossibilitato a lavorare. Il professionista deve comunicare l’impedimento via PEC o raccomandata, allegando certificazione medica. In caso di dichiarazioni false sono previste sanzioni.
Regime forfetario I rimborsi spese dal 2025 non concorreranno più alla formazione del reddito. È confermata inoltre la soglia di 35.000 euro per i redditi da lavoro dipendente compatibili con il regime anche per il 2026. Resta il tetto di 85.000 euro di ricavi, con uscita immediata oltre i 100.000. Dal 2024 la fatturazione elettronica è obbligatoria.
Regime ordinario Dal 2025 il reddito non è più determinato solo sui “compensi percepiti”, ma su tutte le somme e i valori incassati a qualunque titolo. Cambia radicalmente il trattamento dei rimborsi spese: quelli analiticamente riaddebitati al cliente non costituiscono più reddito. Di conseguenza, non si applica più la ritenuta d’acconto. All’esclusione dal reddito corrisponde però l’indeducibilità del costo rimborsato.Importante segnalare che – con il Dl n. 84/2025 – il regime relativo alle spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi non di linea (taxi, NCC) è stato modificato in maniera restrittiva, nel senso che il riaddebito è escluso dalla formazione del reddito ed anche la deducibilità è esclusa se i pagamenti non sono stati eseguiti con sistemi di pagamento “tracciabili”. Dal 2026 aumenta anche il limite di deducibilità della previdenza complementare, che passa a 5.300 euro annui. Il nuovo Regolamento Unico della Previdenza consente inoltre di destinare alla contribuzione modulare volontaria una quota dal 1% al 20% del reddito.