l’equilibrio di bilancio guida l’avanzo ‘libero’


Dal Sole24Ore.

Con l’approvazione del rendiconto 2025 si è completato il primo passo necessario per l’applicazione, da parte del Consiglio comunale, dell’avanzo di amministrazione destinato agli investimenti e dell’avanzo di amministrazione “libero”.

La nuova formulazione dell’articolo 187 del Tuel introdotta alla legge 199/2026 ha reso più facile l’applicazione dell’avanzo libero dopo l’approvazione del rendiconto. 

Nulla è innovato rispetto alle destinazioni prioritarie, che anche nella nuova versione sono blindate: riconoscimento debiti fuori bilancio e salvaguardia degli equilibri di bilancio. 

Nel merito della salvaguardia degli equilibri, la norma rimanda all’articolo 193 del Tuel, che dispone una ricognizione finalizzata a definire un preciso status del bilancio dell’ente: equilibrio o disequilibrio di gestione. Dalla lettura della norma emerge che spetta al Consiglio comunale «dare atto», con proprio provvedimento, da adottarsi almeno una volta l’anno entro il 31 lulglio, della permanenza degli equilibri o della situazione contraria.

Dare atto equivale ad attestare, perciò l’attestazione deve basarsi su consapevolezza e conoscenza fondate su una relazione tecnica del responsabile del servizio finanziario che evidenzia con l’equilibrio o disequilibrio dei conti, allegata agli atti o alla delibera. 

Il consiglio può effettuare l’attestazione solo in questo contesto.

La procedura per la verifica degli equilibri è complessa e coinvolge tutti i responsabili dei servizi, che devono esaminare gli aspetti della gestione attuale e in prospettiva al termine dell’esercizio, con riferimento alla competenza, ai residui e alla cassa e interessa anche gli organismi esterni, chiamati a dar conto dell’andamento economico finanziario della gestione.

La norma, peraltro, declina anche le possibili fattispecie di disequilibrio, e indica le modalità per il ripristino degli equilibri, tra le quali vi è appunto l’applicazione dell’avanzo di amministrazione libero, ove non possa provvedersi con modalità ordinarie.

Previous Contabilità e Fiscalità - Lunedì 4 maggio
Next terzo settore: cosa succede alle onlus che si iscrivono tardivamente al Runts?