Da Norme & Tributi.
La deliberazione n. 11/2026 della Corte dei conti (Sezione regionale di controllo per la Basilicata) offre un quadro sistematico che rafforza il ruolo del revisore dei conti quale garante della corretta scansione procedimentale e della coerenza contabile tra programmazione, contrattazione e rendicontazione.
Il primo presidio richiesto al revisore concerne la tempestiva costituzione del fondo delle risorse decentrate. La Corte esclude ogni legittimazione di ritardi organizzativi: il fondo deve essere costituito all’inizio dell’esercizio o immediatamente dopo l’approvazione del bilancio, anche in forma provvisoria.
Per il revisore ciò implica verifica della coerenza tra stanziamenti di bilancio, Dup e determinazione di costituzione del fondo; controllo sull’assenza di scostamenti non giustificati; richiamo formale all’organo esecutivo in caso di inerzia.
La costituzione del fondo non è un adempimento meramente formale, ma condizione abilitante alla legittima attivazione della contrattazione decentrata.
Avvio della contrattazione e funzione certificativa del revisore
Il Ccnl 16 novembre 2022 prevede l’avvio della contrattazione entro il primo quadrimestre. La Corte chiarisce che l’apertura della sessione negoziale può avvenire anche in presenza di fondo non ancora definitivamente costituito, purché siano comunicate alle organizzazioni sindacali le componenti dello stesso.
Il revisore assume un ruolo centrale nella fase di certificazione della preintesa: conclusione delle trattative e sottoscrizione dello schema di contratto; certificazione dell’organo di revisione; autorizzazione della giunta; sottoscrizione definitiva; trasmissione ad Aran e Cnel.
Solo la sottoscrizione definitiva perfeziona il titolo giuridico idoneo a consentire l’impegno delle somme.
La certificazione del revisore non può limitarsi alla verifica aritmetica delle compatibilità finanziarie, ma deve accertare il rispetto dei limiti di legge e contrattuali, la corretta imputazione contabile, la coerenza con gli strumenti di programmazione e la sostenibilità prospettica degli oneri.
Fpv, risultato di amministrazione e responsabilità di vigilanza
Uno dei passaggi più rilevanti della deliberazione riguarda la corretta allocazione contabile delle risorse. Se il CCDI è sottoscritto entro il 31 dicembre, le somme confluiscono nel Fondo pluriennale vincolato (Fpv). In caso contrario, devono essere iscritte nel risultato di amministrazione tra le quote vincolate.
Richiamando la deliberazione n. 4/2015/INPR della Sezione delle Autonomie, la Corte ribadisce che: il Fpv presuppone un’obbligazione giuridicamente perfezionata; l’avanzo vincolato rappresenta risorse prive di titolo perfezionato; la motivazione dell’iscrizione al Fpv deve descrivere analiticamente gli atti presupposto.
Per il revisore, ciò comporta una verifica sostanziale: a) accertamento dell’effettivo perfezionamento dell’obbligazione; b) controllo della corretta distinzione tra Fpv e avanzo vincolato; c) esame della documentazione a supporto; d) segnalazione di eventuali criticità in sede di parere sul rendiconto.
Un’errata imputazione può generare rilievi della magistratura contabile e incidere sulla veridicità del risultato di amministrazione.
Tempistiche e buona organizzazione amministrativa
La Corte stigmatizza la prassi della sottoscrizione del contratto a fine esercizio, ritenendola sintomo di mala organizzazione. In un sistema ordinato, la sessione negoziale dovrebbe concludersi entro il primo semestre.
Il revisore, in chiave collaborativa ma ferma, deve allora monitorare lo stato della contrattazione, richiamare gli organi competenti in caso di ritardi ingiustificati, valutare gli effetti della mancata sottoscrizione entro il 31 dicembre, infine, evidenziare nel verbale eventuali rischi di criticità contabili.
Particolare attenzione va posta alle modifiche in aumento delle indennità: l’assenza di retroattività del Ccdi rende inefficaci incrementi sottoscritti tardivamente.
Cosa succede, però, se il contratto integrativo viene stipulato oltre il 31 dicembre, nell’ipotesi in cui il fondo per le risorse decentrate è stato costituito e certificato dai revisori dei conti in corso d’anno. L’argomento riguarda l’applicazione dei principi contabili delineati nel punto 5.2 dell’allegato 4/2 al Decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 (Testo Unico degli Enti Locali) con i possibili effetti di una contrattazione tardiva sulla erogabilità del salario accessorio al personale dipendente, in particolare nel contesto delle risorse destinate alla produttività.
Le amministrazioni locali si trovano frequentemente a dover stipulare contratti decentrati integrativi per definire l’assegnazione delle risorse variabili del fondo per la produttività, ma la tardiva sottoscrizione di tali contratti, spesso oltre il 31 dicembre dell’anno di riferimento, solleva il problema di come trattare le risorse accantonate e certificare gli impegni di spesa.
La Sezione Autonomie della Corte dei conti, con la deliberazione n. 20/2024 pronunciandosi sulla questione, ha enunciato i seguenti principio di diritto:
- Destinazione delle risorse e utilizzo post-contratto: nel caso in cui il contratto decentrato integrativo o un atto unilaterale sostitutivo non venga sottoscritto entro la fine dell’esercizio, tutte le risorse non utilizzate del fondo costituito e certificato, destinate al finanziamento del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività, confluiranno nella quota vincolata del risultato di amministrazione.
- Erogazione delle risorse in esercizio provvisorio: per quanto riguarda l’erogazione dei compensi derivanti dalla contrattazione stipulata oltre la fine dell’esercizio, l’impegno di spesa potrà essere assunto anche durante l’esercizio provvisorio. Le risorse per tali erogazioni dovranno essere coperte dal risultato di amministrazione vincolato, come previsto dall’articolo 187, comma 3, del Testo Unico degli enti locali.
Queste precisazioni sono di grande rilevanza, poiché chiariscono che il mancato accordo annuale non pregiudica la possibilità di utilizzare le risorse già accantonate e certificate, purché siano state correttamente registrate e destinate a tal fine, con l’impegno di spesa che può essere assunto anche durante l’esercizio provvisorio.
Il revisore come garante dell’equilibrio tra legalità, programmazione e contrattazione
La richiamata deliberazione n. 11/2026 della Sezione Regionale di Controllo per la Basilicata rafforza con particolare chiarezza l’idea che il revisore dei conti non possa più essere considerato un semplice controllore chiamato a intervenire a posteriori, ma debba essere riconosciuto come presidio istituzionale dell’equilibrio tra legalità contabile, corretta programmazione finanziaria e dinamiche della contrattazione integrativa.
Il revisore assume un ruolo di garanzia lungo l’intero ciclo della spesa destinata al salario accessorio, accompagnando l’amministrazione in tutte le fasi che ne scandiscono la formazione e l’utilizzo.
La sua presenza si manifesta innanzitutto nella fase preventiva, quando è chiamato a verificare che il fondo sia costituito tempestivamente e in coerenza con i vincoli normativi e contabili, evitando così che la contrattazione si sviluppi su basi finanziarie incerte o tardivamente determinate.
Il controllo del revisore prosegue poi durante la fase di definizione dell’accordo, attraverso la certificazione della preintesa e la vigilanza sulle compatibilità economico-finanziarie, momento nel quale egli assicura che le scelte negoziali restino entro i limiti della sostenibilità di bilancio e della corretta destinazione delle risorse pubbliche.
Infine, la funzione di garanzia si estende anche alla fase successiva, quando il revisore verifica la corretta imputazione delle somme non utilizzate al Fondo pluriennale vincolato o al risultato di amministrazione, contribuendo così a preservare la coerenza del sistema contabile e la trasparenza della gestione finanziaria.
In questa lettura, dunque, il revisore emerge come figura cardine dell’architettura di controllo dell’ente, capace di connettere il rispetto delle regole, la qualità della programmazione e la legittimità della contrattazione in un unico circuito di responsabilità amministrativa.
La corretta gestione del fondo decentrato non è solo questione di tecnica contabile, ma di affidabilità dell’ente, trasparenza nella destinazione delle risorse pubbliche e rispetto dei principi di sana gestione finanziaria. In questa prospettiva, il revisore rappresenta il presidio essenziale affinché contrattazione integrativa e contabilità armonizzata procedano in modo coerente, evitando rilievi della magistratura contabile e garantendo certezza giuridica ed equilibrio di bilancio.